E’ stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il modello standard della fideiussione che, nelle compravendite di immobili da costruire o in corso di costruzione, ogni impresa è obbligata a procurare a favore dei propri acquirenti ai sensi del D.Lgs. 122/2005.
Tale documento è contenuto del Decreto Ministero della Giustizia n. 125/2022.
Il modello standard definisce:
• nella prima parte regolamentare, l’ambito di applicazione e le disposizioni transitorie (artt. 1 e 2)
• nell’Allegato A le condizioni generali obbligatorie di operatività del contratto di fideiussione che viene stipulato tra il soggetto Garante (la banca o l’impresa assicuratrice) e il soggetto obbligato (costruttore o cooperativa edilizia)
• nella Allegato B i contenuti sintetici che deve riportare la Scheda tecnica che costituisce parte integrante del contratto
Secondo quanto previsto dall’articolo 1 del DM la Fideiussione rilasciata ai sensi del D. Lgs. 122/2005 deve essere stipulata utilizzando il modello standard
Le clausole previste dalla Sezione I (ossia tutte quelle che riguardano l’oggetto e il funzionamento della garanzia) possono essere modificate solo in senso più favorevole per il Beneficiario (ossia il promissario acquirente).
Le clausole previste dalla Sezione II (in particolare Cessione del beneficio, Surrogazione e Rivalsa) sono derogabili su accordo delle parti fermi restando i principi stabiliti dalla legislazione vigente in materia di fideiussione e cessione del credito.
La fideiussione può essere rilasciata anche congiuntamente da più garanti. In tal caso le relative garanzie possono essere rilasciate con unico atto o con atti separati.
La fideiussione deve garantire l’importo complessivo ossia il totale delle somme o il valore di altra forma di corrispettivo che il costruttore ha riscosso (prima della stipula del preliminare) e deve ancora riscuotere fino alla stipula del rogito.
Non è ammessa l’applicazione di franchigie.
Il modello standard dovrà essere utilizzato solo per le fideiussioni che saranno rilasciate dal 23 settembre 2022.
Le polizze già sottoscritte fino a quella data (se stipulate a decorrere dal 16 marzo 2019) manterranno la loro efficacia.
Solo in caso di rinnovo dovranno essere adeguate.
Anche se non espressamente chiarito dal Decreto deve intendersi che eventuali polizze ancora in vigore, rilasciate in data antecedente al 16 marzo 2019, non dovranno in ogni caso essere adeguate.
E’ possibile scaricare al seguente link: “Documenti per gli associati” il decreto ministeriale e la nota espositiva elaborata dall’ANCE che fornisce qualche sintetico cenno illustrativo sul tema.
L’accesso al documento è gratuito e riservato ai Soci; le imprese non ancora registrate potranno procedere alla preventiva iscrizione attraverso una delle modalità proposte sulla pagina Associati! del sito ANCE Genova.
L’avv. Michele Parodi, responsabile del servizio edilizia e urbanistica dell’associazione, è a disposizione per chiarimenti e informazioni.