Con Risposta del 2 marzo n. 236 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’applicabilità della cessione del credito e sull’inclusione dell’IVA tra le spese ammissibili al bonus facciate (art.1, co.219-224, legge 160/2019) precisando che per i lavori agevolabili con il bonus facciate, l’impresa esecutrice degli interventi ed il professionista, dopo aver praticato lo sconto in fattura in favore del committente, che è una banca, possono a loro volta cedere il corrispondente credito d’imposta proprio alla banca stessa. L’IVA sul corrispettivo dell’intervento edilizio, totalmente indetraibile per la banca e da questa versata all’Erario mediante il reverse-charge, rientra fra le spese agevolabili con il beneficio.
Si ricorda che il beneficio, applicabile ai fini IRPEF/IRES, è stato in vigore per il 2020-2021 (con percentuale al 90%) e 2022 (con percentuale al 60%).
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate nella R. 236/E/2023:
- conferma che, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il beneficio viene riconosciuto in base al principio di competenza, e quindi nell’esercizio di ultimazione dei lavori (nel caso di specie, il 2022, con applicazione del beneficio al 60% – cfr. l’art.109. co. 1, lett.b, del D.P.R. 917/1986);
- chiarisce che sia l’impresa esecutrice dei lavori, sia il professionista (per la progettazione e direzione dei lavori), che hanno praticato lo sconto in fattura in favore della banca/committente, possono poi optare per la cessione del credito proprio in favore della banca
Per tale ragione, l’Agenzia delle Entrate conferma che tali importi, rimasti a carico dell’istante, possono essere agevolabili in modo autonomo con il bonus facciate, sotto forma di detrazione o di cessione del credito.
In allegato la risposta n. 236/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate.