Dl Omnibus, novità fiscali per le imprese: dal CPB all’Iva, cosa cambia per il settore

Il D.Lgs. 148/2026, cosiddetto “Decreto Omnibus”, introduce alcune novità fiscali di interesse per le imprese, con particolare riferimento al Concordato preventivo biennale (CPB), al ravvedimento speciale e alle nuove regole in materia di detrazione IVA.

Per quanto riguarda il CPB, dal biennio 2026-2027 l’adesione effettuata in assenza dei requisiti previsti o in presenza di cause di esclusione viene considerata priva di effetti. Viene inoltre riconosciuta la possibilità di correggere, mediante dichiarazione integrativa, eventuali dati errati utilizzati per la determinazione del reddito concordato, evitando in determinati casi la decadenza dal concordato.

Particolare attenzione deve essere riservata ai soggetti che avevano già aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e che intendono rinnovarlo per il 2026-2027. Per tali contribuenti sono previsti benefici rafforzati, tra cui l’aumento delle soglie per l’esonero dal visto di conformità sui crediti IVA e sulle imposte dirette, la riduzione di due anni dei termini di accertamento, la possibilità di rateizzare le imposte del biennio senza interessi e l’esclusione di alcune maggiorazioni sugli acconti.

Il rinnovo del CPB 2026-2027 deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2026.

Per gli stessi soggetti è prevista anche la possibilità di accedere al ravvedimento speciale per una o più annualità comprese tra il 2020 e il 2023. Il ravvedimento avviene mediante il pagamento di imposte sostitutive, determinate in funzione del punteggio ISA conseguito nelle singole annualità. Per gli anni 2020 e 2021 è prevista una riduzione del 30% degli importi dovuti.

L’imposta sostitutiva relativa alle imposte sui redditi non può comunque essere inferiore a 1.000 euro per ciascuna annualità oggetto di ravvedimento.

Il versamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, oppure in un massimo di 10 rate mensili, con applicazione degli interessi legali. Le modalità operative per l’esercizio dell’opzione saranno definite da un successivo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Il Decreto interviene inoltre sui termini per la registrazione delle fatture di acquisto e per l’esercizio della detrazione IVA, ampliando il periodo a disposizione del contribuente. In base alle nuove regole, la detrazione potrà essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello di ricevimento della fattura, purché il documento sia stato preventivamente registrato.

La modifica assume particolare rilievo per le cosiddette fatture tardive a cavallo d’anno. Ad esempio, una fattura relativa a un acquisto effettuato nel 2026 ma ricevuta nel 2027, se pervenuta entro il 30 aprile 2027, potrà essere considerata nella dichiarazione IVA relativa al 2026 previa apposita registrazione. Se invece viene ricevuta successivamente, la detrazione potrà essere esercitata nei periodi successivi, nel rispetto dei nuovi termini previsti dalla normativa.

Il decreto è scaricabile dal sito associativo all’interno dell’area riservata download “Concordato preventivo”.

Le Imprese non ancora registrate potranno procedere alla preventiva iscrizione attraverso la modalità promozionale proposta sulla pagina Associati!  del sito ANCE Genova

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