White List e subcontratti diversi dal subappalto – I chiarimenti del MIT

Informiamo che Il Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere n. 2273 del 5 settembre 2023, ha fornito chiarimenti in merito alla verifica dell’iscrizione in white list dei subcontraenti non subappaltatori.

Con il quesito inviato al MIT è stato chiesto se, per i subcontratti diversi dal subappalto, per i quali si richiede la mera comunicazione di avvenuta stipula alle stazioni appaltanti, qualora essi prevedano la realizzazione di attività di cui all’art. 1, commi 53 e 54, della legge 190/2012, non vi sia alcun obbligo specifico di verifica dell’iscrizione in white list da parte delle SS.AA.

Ciò, in base all’interpretazione degli articoli 1, comma 52 e ss. della L. 190/2012, dell’art. 83 del D.lgs. 159/2011, nonché degli articoli 2 e 7 del DPCM del 18 aprile 2013, come aggiornato dal DPCM del 24 novembre 2016.

Rammentiamo che le attività sopra citate sono le seguenti:

  • estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  • confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  • noli a freddo di macchinari;
  • fornitura di ferro lavorato;
  • noli a caldo;
  • autotrasporti per conto di terzi;
  • guardiania dei cantieri;
  • servizi funerari e cimiteriali;
  • ristorazione, gestione delle mense e catering;
  • servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Il MIT ha chiarito che, qualora l’oggetto del subcontratto preveda la realizzazione di alcuna delle attività di cui all’art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dovrà essere provata l’iscrizione del subcontraente nella white list, indicandone gli estremi al fine di consentirne la verifica.

Il Ministero ha, pertanto, dichiarato sussistente l’obbligo di verifica in parola, rimandando all’esame dell’articolo 83, co. 1 , del d.lgs. 159/2011, il quale recita che “le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all’articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67”.

Il testo integrale del citato parere ministeriale è disponibile per le Imprese Associate nell’area Download “Appalti Pubblici” del sito associativo. Le imprese non ancora registrate potranno mandare una e-mail all’indirizzo: servizi@assedil.it

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