Vincolo alberghiero – legge regionale n. 1/2008 – Corte Costituzionale sentenza n. 143 del 7 ottobre 2025

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 143 dello scorso 7 ottobre, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 1/2008 nella parte in cui «non consente ai proprietari degli immobili soggetti a specifico vincolo di destinazione d’uso ad albergo di presentare motivata e documentata istanza di svincolo, accompagnata dalla specificazione della destinazione d’uso che si intende insediare, nell’ipotesi di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva».

La Corte ha rilevato che la disciplina regionale contrasta con gli artt. 3 sulla ragionevolezza delle previsioni legislative, 41 Cost. sul diritto di proprietà e determina un assetto non ragionevole né proporzionato alle esigenze di tutela dell’organico assetto urbanistico. 

La norma sacrifica sia «la tutela di interessi pubblici preminenti, compromettendo gli obiettivi di potenziamento dell’offerta ricettiva, distogliendo gli operatori dal mercato» sia «il nucleo essenziale della libertà d’iniziativa economica privata, impedendo all’imprenditore di adottare scelte organizzative qualificanti».

Di particolare interesse i passi della sentenza che descrivono e circoscrivono l’interesse turistico sotteso allo strumento vincolistico: “il vincolo di destinazione, proprio per le finalità che persegue, non si può risolvere nella prosecuzione coattiva di un’attività economica, anche quando tale attività cessi di essere vantaggiosa (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 23 novembre 2018, n. 6626). Gli obiettivi di salvaguardia dell’integrità del patrimonio turistico-ricettivo e dei livelli occupazionali del settore, pur prioritari per la collettività, non possono, dunque, «escludere qualunque rilevanza alla circostanza che sia venuta meno la convenienza economico-produttiva dell’impresa alberghiera» (Consiglio di Stato, sezione prima, parere 25 marzo 2021, n. 475).”

La pronuncia di incostituzionalità determinerà la semplificazione della procedura e l’estensione delle possibilità di svincolo delle strutture alberghiere in Liguria: infatti l’amministrazione comunale, nell’istruire la richiesta di svincolo, sarà tenuta a considerare l’aspetto di convenienza economico produttiva dell’impresa alberghiera, senza condizionare tale valutazione alle circostanze censurate dalla sentenza ovvero: “l’oggettiva impossibilità a realizzare interventi di adeguamento complessivo dell’immobile, a causa dell’esistenza di vincoli…al livello di qualità degli standard alberghieri e/o alla normativa in materia di sicurezza (quali accessi, vie di fuga, scale antincendio e simili) e/o di abbattimento delle barriere architettoniche”,  la “collocazione della struttura in ambiti territoriali inidonei allo svolgimento dell’attività alberghiera, con esclusione comunque di quelli storici, di quelli in ambito urbano a prevalente destinazione residenziale e degli immobili collocati nella fascia entro 300 metri dalla costa.”

E’ possibile scaricare la sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2025 dal sito associativo all’interno dell’area riservata download: “Edilizia e Urbanistica”.

L’accesso al documento è gratuito e riservato ai Soci; le imprese non ancora registrate potranno procedere alla preventiva iscrizione attraverso una delle modalità proposte sulla pagina Iscriviti! del sito ANCE Genova.

L’avv. Michele Parodi, responsabile del servizio edilizia e urbanistica dell’associazione, è a disposizione per chiarimenti e informazioni.

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