Ulteriori indicazioni INPS sull’indennità di 150 euro ai dipendenti nel mese di novembre 2022

Segnaliamo  che l’INPS, facendo seguito alla circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, con il messaggio n. 4159/2022 (che trasmettiamo in allegato), ha fornito ulteriori precisazioni sulla determinazione della retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo previsto dall’articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022 (1538 euro), per l’erogazione dell’indennità una tantum pari a 150 euro ai lavoratori dipendenti da corrispondere nel mese di novembre stesso.

L’Inps ha chiarito che, ai fini della fruizione dell’indennità in esame, la retribuzione imponibile deve essere considerata al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.

L’Inps ha poi ricordato che il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022 al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. Infatti, l’indennità in esame spetta una volta sola e la verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, che non deve eccedere l’importo di 1.538 euro, deve essere effettuata in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa. 

Infine, l’Inps ha chiarito che, nelle ipotesi in cui non sia stata erogata l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, i datori di lavoro potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.

Esposizione dei dati nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens

Si riportano di seguito le nuove istruzioni operative fornite dall’Inps.

L’elemento <BaseRif> dovrà essere valorizzato indicando l’imponibile previdenziale, riferito alla mensilità di novembre 2022, al netto dell’eventuale tredicesima corrisposta al lavoratore o dei ratei a essa riferibili. Nel caso di assenza di imponibile per eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS dovrà essere indicata la retribuzione teorica.

I datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore già in uso “L033”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
  • nell’elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l’imponibile al netto della tredicesima o dei ratei oppure la retribuzione teorica in caso di assenza di imponibile;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “2022-11”
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.

Il Servizio Lavoro, Sindacale e Previdenza (Avv. Luigi Masini) è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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