Tutela dei lavoratori dalle alte temperature – istanza di Cassa integrazione guadagni ordinaria

Alla luce dell’eccezionale ondata di caldo che sta interessando anche la nostra Regione, con temperature elevatissime raramente riscontrate almeno nel recente passato, rammentiamo che i datori di lavoro devono, come noto, considerare anche tale fattore di esposizione a rischio dei lavoratori, al fine di adempiere correttamente ai propri obblighi di tutela della integrità psico-fisica degli stessi, ai sensi dell’art. 2087 c.c. e della vigente legislazione prevenzionale.

Più in particolare, rammentiamo che – come evidenziato anche nella nota emessa dall’I.N.L. (Ispettorato nazionale del lavoro) in data 2.7.2021 – il titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 e smi prevede specifici obblighi, in tema di valutazione del rischio da stress termico nei cantieri edili,  in capo sia ai coordinatori di sicurezza, in fase di redazione e di controllo sull’applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento (art. 92 e all. XV, relativo, tra l’altro, ai “rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura“), che ai datori di lavoro in fase di applicazione delle misure e delle prescrizioni ivi contenute (art. 96).

A riguardo, infatti, la citata nota della INL fa espresso riferimento, proprio ai cantieri edili e stradali, oltre che ai lavori nel settore agricolo.

Va altresì considerato che anche l’Inps, con proprio messaggio n. 1856 del 3.5.2017, ha tra l’altro espressamente previsto in materia che “le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°, che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportano l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria)“.

Rientrano quindi, nelle fattispecie che possono dare luogo alla sospensione dell’attività lavorativa con successiva richiesta della CIGO (negli usuali termini per gli eventi metereologici, ossia entro 15 giorni dalla sospensione dell’attività lavorativa), ad esempio, i cantieri stradali, i lavori sui tetti, sulle coperture o in facciata, o comunque le lavorazioni che espongono al sole in maniera analoga senza protezione, sempre che non sia possibile lo svolgimento, anche temporaneo, di mansioni diverse e complementari al riparo dal sole.

E sempre che vi sia esposizione ad una temperatura superiore ai 35°, anche solo percepita, qualora la stessa sia superiore a quella reale, sempre in base alle ricordate istruzioni dell’INPS.

A riguardo, sulla base della esperienza degli ultimi giorni, sembra peraltro da escludere la possibilità di richiedere la CIGO per la fase lavorativa mattutina (nella quale le temperature, pur elevate, non raggiungono i picchi pomeridiani), a differenza, appunto, di quelle pomeridiane, in presenza dei requisiti sopra indicati.

Le descritte condizioni devono risultare da bollettini meteo, che devono essere acquisiti d’ufficio dall’Istituto anche in assenza di produzioni da parte delle imprese, le quali sono viceversa tenute ad autocertificare la sussistenza delle avverse condizioni metereologiche da eccessivo calore nella relazione tecnica da allegare alla istanza di CIGO.

In tale relazione è quindi necessario che le imprese indichino ed attestino, con precisione, le caratteristiche concrete sia della lavorazione in corso che del cantiere che impediscono di far effettuare lavorazioni alternative non proteggibili da sole (come detto, lavori su tetti, su coperture, in facciata, lavori stradali, assenza di fasi lavorative al coperto o al riparo dal sole, etc.), corredando le stesse anche da materiale fotografico (sia delle lavorazioni/del cantiere che, ad esempio, di termometri con temperature visibili nei pressi dello stesso).

Così come è necessario che facciano altrettanto, qualora la lavorazione sia impedita dalla necessità di utilizzare materiali che non sopportano il forte calore, producendo altresì, in tali casi, le schede tecniche dei prodotti.

 Segnaliamo altresì che sul sito dell’OMIRL (Osservatorio Meteo Idrologico della Regione Liguria di ARPAL ) sono disponibili i dati e i bollettini meteo dei giorni precedenti, peraltro senza la espressa indicazione della temperatura percepita; in presenza, peraltro, dei dati relativi alla umidità, l’Istituto dovrebbe essere in grado di risalire anche alla temperatura percepita, sulla scorta dei pertinenti calcoli matematici.

Segnaliamo altresì, per quanto possa occorrere, che sul sito www.ilmeteo.it (pur non ufficiale) sono invece contenute anche le previsioni meteo dei giorni successivi, con le temperature previste ed il relativo tasso di umidità.

Suggeriamo quindi alle imprese che ricorrano alla CIGO per alte temperature di raccogliere tali bollettini e di produrli in allegato alle relative istanze (pur in assenza, come detto, del relativo obbligo), onde agevolare l’istruttoria dell’iter di approvazione.

Ribadiamo infine, in linea con quanto espresso all’inizio della comunicazione, la necessità di massima attenzione delle imprese al fenomeno, anche in assenza dei presupposti per la richiesta di CIGO, mediante adozione comunque di misure tecnico-organizzative di natura eccezionale volte ad attenuare per quanto possibile, gli effetti dell’esposizione al calore dei lavoratori, da concertare con il CSE del cantiere (es. mutamento degli orari mediante anticipazione dell’orario mattutino e previsione di una maggiore pausa pranzo, previsione comunque di pause intermedie anche reiterate al riparo dal sole, dotazione di idonei strumenti di protezione dal sole etc.)

La documentazione sopra richiamata è consultabile dalle imprese associate al seguente link : “CIGO per temperature elevate” sul sito dell’Associazione:

Le Imprese non ancora registrate potranno procedere alla preventiva iscrizione attraverso la modalità promozionale proposta sulla pagina Associati! del sito ANCE Genova.

Il Servizio Lavoro, Sindacale, Previdenza e Sicurezza del lavoro (Avv. Luigi Masini; Ing. Marco Vassale)  è a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti.

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