Facciamo riferimento e seguito alla nostra precedente circolare in argomento del 18 luglio scorso per segnalare che le stesse indicazioni sono state sostanzialmente ribadite anche da un recente comunicato stampa diramato in data 26 luglio dall’INPS e dall’INAIL.
In tale comunicato, viene in particolare sottolineato che, al fine della soglia della temperatura superiore ai 35 gradi rilevano “non solo le temperature registrate dai bollettini meteo, ma anche quelle “percepite”, che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto”.
E che “indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza aziendale dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive”.
A riguardo, le imprese interessate alla sospensione delle lavorazioni per richiedere la CIGO (in presenza dei requisiti già analiticamente esposti nella circolare del 18 luglio scorso) possono anche valutare il coinvolgimento del coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione, stanti i profili di sicurezza del lavoro potenzialmente sottesi alla materia e la “terzietà” di tale figura rispetto alle imprese stesse.
Il citato comunicato stampa è consultabile dalle imprese associate al seguente link : “CIGO per temperature elevate” sul sito dell’Associazione e, all’interno dello stesso, è presente un link di accesso alle linee guida a suo tempo elaborate dall’Inail per la gestione del rischio caldo.
Le Imprese non ancora registrate potranno procedere alla preventiva iscrizione attraverso la modalità promozionale proposta sulla pagina Associati! del sito ANCE Genova.
Il Servizio Lavoro, Sindacale, Previdenza e Sicurezza del lavoro (Avv. Luigi Masini; Ing. Marco Vassale) è a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti.