Recenti pronunce della giurisprudenza tributaria hanno ribadito i presupposti necessari affinché gli accantonamenti al fondo per il Trattamento di Fine Mandato (TFM) degli amministratori siano fiscalmente deducibili.
In base all’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (sentenze nn. 18026/2025 e 16352/2025), le quote accantonate al fondo TFM sono deducibili per competenza soltanto se il diritto all’indennità risulta da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto di amministrazione e contenente la determinazione dell’importo o dei criteri per la sua determinazione.
In mancanza di tali requisiti, l’indennità risulta deducibile esclusivamente nell’esercizio in cui viene corrisposta.
Per le nuove nomine, la Corte di Cassazione (sentenza n. 19445/2023) ha evidenziato che il diritto al TFM deve risultare da un atto di data certa antecedente all’inizio del mandato. Ne consegue che, in un’ottica prudenziale, l’assemblea dovrebbe deliberare preventivamente il riconoscimento del TFM e il relativo importo, mentre l’accettazione dell’incarico da parte dell’amministratore dovrebbe intervenire soltanto dopo la chiusura della riunione assembleare.
Particolare interesse riveste la situazione degli amministratori già in carica. In tali casi, una semplice delibera assembleare che attribuisca il TFM durante lo svolgimento del mandato non consente la deduzione degli accantonamenti, poiché l’atto attributivo è successivo all’inizio del rapporto.
Sul punto, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona (sentenza n. 421/1/25 del 7 novembre 2025) ha riconosciuto la legittimità della procedura che prevede:
- le dimissioni formali dell’amministratore;
- l’interruzione del rapporto in essere;
- la deliberazione del diritto al TFM;
- il conferimento di un nuovo incarico;
- l’accettazione della nuova nomina successivamente alla chiusura dell’assemblea.
Secondo i giudici, tale procedura consente di rispettare il requisito della preventiva attribuzione del TFM richiesto dall’art. 105 del TUIR e di beneficiare della deducibilità degli accantonamenti.
Nella stessa direzione si è espressa la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana con la sentenza n. 1079/1/23 del 31 ottobre 2023.
Ulteriori indicazioni emergono dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano n. 3835/16/25 del 3 ottobre 2025, nella quale viene riportata anche la posizione dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Secondo tale impostazione, qualora l’amministratore sia già in carica, per attribuire validamente il TFM con effetti fiscali occorre interrompere il rapporto mediante formali dimissioni, deliberare il diritto all’indennità e procedere successivamente a una nuova nomina.
Resta comunque ferma la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di contestare eventuali comportamenti elusivi attraverso la verifica della congruità dell’accantonamento. La stessa sentenza della CGT di Milano n. 3835/16/25 ha ritenuto sproporzionato un accantonamento al fondo TFM di importo particolarmente elevato rispetto alle dimensioni economiche dell’impresa.
Le società che intendono riconoscere il TFM a un amministratore già in carica dovrebbero:
- formalizzare l’eventuale cessazione del mandato mediante dimissioni;
- deliberare il riconoscimento del TFM prima dell’inizio del nuovo rapporto;
- procedere alla rinomina dell’amministratore;
- acquisire l’accettazione dell’incarico dopo la chiusura dell’assemblea;
- conservare adeguata documentazione attestante la data certa degli atti;
- determinare l’importo del TFM secondo criteri di ragionevolezza e congruità.
La giurisprudenza richiamata non introduce specifiche scadenze. L’attenzione deve essere posta sulla corretta successione temporale degli atti societari, elemento essenziale per garantire la deducibilità fiscale degli accantonamenti al fondo TFM.
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