Il Decreto legge 50/2022 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.114 del 17 maggio 2022 ed in vigore dal 18 maggio 2022 ha specificato che i proprietari di “case unifamiliari” hanno tempo fino al 30 settembre 2022 per effettuare il 30% dei lavori necessario per accedere al Superbonus in vigore sino a fine anno e che alle banche viene riconosciuta la possibilità di un’ulteriore cessione del credito derivante dai bonus edilizi, verso i propri clienti “professionali”.
I clienti professionali sono quelli individuati dalla Consob ai sensi dell’art. 6, comma 2-quinquies del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Dlgs n. 58/1998).
A ciò si aggiunge l’aggiornamento delle FAQ dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce l’esatta portata del divieto di cessioni parziali dei crediti derivanti dalle prime cessioni e sconti in fattura, comunicati all’Amministrazione finanziaria dal 1° maggio 2022.
Con la nuova modifica viene consentito alle banche, in qualunque momento, dunque anche prima di aver esaurito i 3 passaggi possibili, di effettuare una cessione a favore dei propri clienti correntisti “professionali”.
La cessione a questi ultimi, però, blocca i passaggi del credito, che quindi non può più essere ceduto.
Per quanto riguarda le ulteriori disposizioni di interesse contenute nel DL 50/2022, va segnalato anche l’art. 21, che, per il 2022, innalza dal 20% al 50% (nel limite massimo annuale di 1mln di euro) il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali connessi a quelli in beni materiali “Industria 4.0” di cui all’allegato B alla legge 232/2016.
Si tratta delle spese per software, piattaforme e applicazioni, nonché per servizi relativi all’utilizzo di tali beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ovvero anche entro il 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione.
Le Faq ed il testo del Decreto Legge sono consultabili per gli associati all’interno dell’area download “Leggi e normative” del sito associativo.
Le Imprese non ancora registrate potranno procedere alla preventiva iscrizione attraverso la modalità promozionale proposta sulla pagina Associati! del sito ANCE Genova.