Con la risposta 809 del 14 dicembre 2021 (in allegato) l’Agenzia delle Entrate affronta alcune questioni legate all’utilizzo del Superbonus, fornendo ulteriori precisazioni.
In caso di condominio minimo, quando non è richiesta la nomina di un amministratore e il condominio non ha il codice fiscale, le spese agevolate con il Superbonus possono essere fatturate al condòmino (o ai condòmini) che ha (o hanno) effettuato i relativi adempimenti.
La detrazione spetta anche al condòmino che non è intestatario della fattura purché abbia sostenuto le spese e dal documento di spesa risultino il suo nominativo e la percentuale di sua spettanza. L’Agenzia ribadisce, in sostanza, quanto già chiarito in tema di condominio minimo laddove sulle parti comuni vengano effettuati interventi di risparmio energetico o di messa in sicurezza sismica agevolati con le detrazioni “ordinarie”.
Nella risposta in commento viene, inoltre ricordato, che il limite di spesa agevolato con il Superbonus, nel caso di pluralità di interventi, deriva dalla somma dei limiti di spesa riferiti a ciascun intervento.
A tal riguardo viene nuovamente precisato che per gli interventi di efficienza energetica (previsti dall’art. 14 del DL 63/2013) “trainati” dall’isolamento termico dell’involucro o dalla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, la normativa prevede dei limiti massimi di detrazione e non già di spesa.