Con risposta n. 440/E del 28 settembre 2023 ad un’istanza d’interpello avente ad oggetto un errore nell’importo del credito oggetto di cessione, derivante da interventi edilizi agevolabili con il Superbonus, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che se l’importo del credito ceduto non corrisponde alla detrazione realmente spettante, solo il beneficiario è tenuto a sanare l’errore, riversando le somme tramite F24, mentre il cessionario rimane responsabile in solido solo nell’ipotesi nel concorso nella violazione con dolo o colpa grave.
Nel caso di specie, l’operazione riguarda spese sostenute nel 2022, agevolate con il Superbonus 110% ed oggetto di cessione del credito corrispondente, sulla base di 2 Sal pari al 30% dei lavori e di un saldo finale, come prescritto dalla disciplina di riferimento (cfr. l’art.121 del D.L. 34/2020, convertito in legge 77/2020).
Nella fase di asseverazione finale dell’intervento, è emersa una discrepanza nell’importo dei lavori eseguiti, che in uno dei Sal erano stati indicati in misura maggiore di quella effettiva. La circostanza ha provocato un errore nella relativa comunicazione di cessione, a valle della quale, però, la banca cessionaria ha già provveduto a liquidare l’importo del credito al beneficiario dell’agevolazione.
Da parte sua, inoltre, il cessionario non ha ancora effettuato la compensazione del credito, ma non intende annullare l’accettazione della comunicazione di cessione tramite l’apposita funzionalità della piattaforma web dell’Agenzia.
In questa fattispecie, quindi, risultano difficilmente applicabili i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.33/E/2022 in merito alla possibilità di correggere gli errori sostanziali delle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito, annullando l’originaria comunicazione e provvedendo mediante un nuovo invio, anche con l’applicabilità della remissione in bonis.
Al riguardo, nella Risposta n.440/E/2023 vengono fornite le indicazioni per ripristinare il corretto importo della detrazione spettante (differenza fra il maggiore importo del credito d’imposta ceduto e quello effettivo), al fine di evitare il danno per l’Erario. In particolare:
- se il cessionario ha già effettuato la compensazione, il beneficiario deve riversare il credito in tutto o in parte indebitamente compensato mediante Modello F24, oltre agli interessi ed alla sanzione (di cui all’art.13 del D.Lgs. 471/1997), con le riduzioni previste in caso di ravvedimento operoso (art.13 del D.Lgs. 472/1997);
- se il cessionario non ha ancora effettuato la compensazione, possono verificarsi 2 ipotesi:
- se il cessionario acconsente ad annullare l’accettazione della comunicazione di cessione, si applicano le indicazioni della C.M. 33/E/2022, annullando quindi l’originaria comunicazione e provvedendo all’invio di una nuova corretta, anche mediante la remissione in bonis. Cedente e cessionario devono, poi, regolare tra di loro i rapporti di credito/debito;
- se il cessionario rifiuta di annullare l’accettazione della comunicazione di cessione, il cedente (beneficiario originario) deve riversare all’Erario, con Modello F24, l’importo dell’indebita detrazione ceduta al fine di ”precostituire” il credito che il cessionario utilizzerà in compensazione. Se il cedente fornisce la prova che il credito ceduto non è stato ancora compensato alla data del pagamento con F24, non vengono applicati gli interessi e le sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate precisa, infine, che per il pagamento della quota di credito d’imposta non spettante, nel Modello F24 deve essere indicato il codice tributo n. 6921, esponendo le somme a debito nella sezione ”Erario”, colonna ”importi a debito versati” (cfr. la R.M. 83/E/2020).