Facendo seguito alla nostra ultima comunicazione in argomento, rendiamo noto che l’Agenzia delle Entrate ha rettificato alcuni passaggi della Circolare n.ro 33/E a proposito delle modalità applicative del Superbonus 110% per gli interventi riguardanti gli edifici unifamiliari.
In particolare, si tratta di una correzione al primo e al secondo capoverso del paragrafo 7 “Detrazione delle spese per interventi effettuati dalle persone fisiche su unità immobiliari” (pagina 32) resasi necessaria per allineare il contenuto del documento al dettato normativo di cui all’art.119, comma 8-bis del D.L. 34/2020 il quale, come noto, fa riferimento all’effettiva esecuzione dei lavori e non anche ai relativi pagamenti.
Per comodità di lettura, alleghiamo il testo della circolare corretta e riportiamo di seguito un estratto della sopra indicata circolare con l’indicazione delle modifiche intervenute:
“Pertanto, ad esempio, nel caso di un intervento complessivo di costo pari a 100.000 euro di cui 60.000 euro per spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia (per i quali spetta la detrazione del 50 per cento attualmente disciplinata dall’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) e 40.000 euro di spese relative a interventi ammessi al Superbonus, è possibile fruire di tale ultima detrazione anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al Superbonus, pagamenti lavori pari a 12.000 euro riferiti a lavori effettivamente eseguiti.
Resta fermo, infatti, che ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non è sufficiente rileva il pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento dei lavori, se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi, essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo (cfr. risposta scritta del 21 giugno 2022 all’interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-08270).”
Con l’occasione ricordiamo che il servizio integrato sui Bonus Fiscali dell’Associazione ANCE Genova è a disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni.