L’Agenzia delle Entrate nella risposta 332 del 29 maggio scorso, resa a un contribuente che ha avviato un intervento di riduzione del rischio sismico su un immobile di sua proprietà (C/6 da trasformare in abitazione) con l’intenzione di usufruire del Superbonus, senza allegare al SUE del Comune di riferimento, né l’asseverazione di rischio sismico, né la relazione illustrativa della classificazione sismica ha precisato che il contribuente può regolarizzare la sua posizione utilizzando l’istituto della cd. “remissione in bonis”.
In questo modo, versando la sanzione di 250 euro, potrà presentare l’asseverazione entro il termine di invio della dichiarazione dei redditi in cui intende fruire della detrazione, o nel caso in cui voglia optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, entro la data di presentazione della relativa comunicazione.
Non è, invece, possibile risolvere il mancato invio dell’asseverazione avvalendosi della definizione agevolata che consente di regolarizzare le inosservanze di obblighi o adempimenti formali, introdotta dalla legge di Bilancio 2023.
Sulla questione l’Agenzia ricorda che:
- in caso di interventi antisismici agevolati, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione della classe di rischio sismico dell’edificio precedente l’intervento devono essere allegati alla SCIA o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori (Cfr. DM 58/2017, art. 3, comma 3). Se, poi gli interventi accedono al Superbonus è anche necessaria l’attestazione dell’efficacia degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
- la tardiva o omessa presentazione dell’asseverazione non consente l’accesso al beneficio fiscale (Cfr. CM n. 28/E/2022);
- di conseguenza la violazione non può essere considerata “meramente” formale e non può accedere alla definizione agevolata delle irregolarità formali introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022, art. 1, commi da 166 a 173). Questo profilo è stato già chiarito dalla CM 2/E/23 che ha escluso dalla suddetta procedura “le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato”;
- nel caso di specie, come espressamente ammesso dall’art. 2-ter, co. 2 del DL 11/2023 (legge 38/2023), il contribuente potrà avvalersi della cd “remissione in bonis” prevista dall’art.2 del DL 16/2012 (legge 44/2012), e pertanto potrà presentare l’asseverazione di rischio sismico entro la prima dichiarazione dei redditi in cui si intende fruire della detrazione, o nel caso in cui voglia optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, entro la data di presentazione della relativa comunicazione. Per poter accedere a questa possibilità, è comunque necessario che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui si sia avuta formale conoscenza, che sussistano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, e che venga versata la somma di 250,00 euro;
- qualora, per le spese sostenute nel 2022, il contribuente che intende fruire della “remissione in bonis” abbia optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, l’asseverazione avrebbe dovuto essere presentata entro il 31 marzo 2023. Resta fermo che anche il mancato invio della comunicazione di opzione all’Ade, laddove non eseguito, potrà essere sanato mediante il richiamato istituto della remissione in bonis entro il 30 novembre 2023.