Smart-working – Circolare ministeriale

Segnaliamo che lo scorso 5 gennaio è stata sottoscritta dai ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro, Andrea Orlando, l’allegata circolare congiunta volta a “sensibilizzare le amministrazioni pubbliche ed i datori di lavoro privati ad utilizzare appieno tutti gli strumenti di flessibilità che le relative discipline di settore già consentono”.

Con particolare riferimento al settore privato è stato, in primo luogo, evidenziato che “lo svolgimento della prestazione del lavoro in modalità agile ha da subito rappresentato un efficace strumento per arginare la diffusione del virus e contenere gli effetti economici negativi”.

Il Governo ne ha, infatti, promosso il ricorso, anche nei “Protocolli delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritti il 14 marzo e il 24 aprile 2020 e aggiornati il 6 aprile 2021, d’intesa con le organizzazioni datoriali e sindacali.

Inoltre, ne ha agevolato come noto l’utilizzo, anche mediante deroghe e semplificazioni, consentendo la possibilità di ricorrere al lavoro agile senza l’accordo individuale tra azienda e singolo dipendente e con notifica telematica e massiva al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ai sensi dell’articolo 90 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni, dalla L. n. 77/2020).

Tale previsione è stata prorogata al 31 marzo 2022 dal decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221.

Pertanto, fino a tale data, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali e gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’articolo 22 della L. n. 81/2017, potranno essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL.

È stato, dunque, raccomandato, visto il protrarsi dello stato di emergenza, il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

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