Come già comunicato con la L. 24.2.2023 n. 14 è stato convertito in legge, con modificazioni, il DL 29.12.2022 n. 198 (c.d. decreto “Milleproroghe”).
Tra le principali novità introdotte in sede di conversione si segnalano la proroga al 31.3.2023 per le comunicazioni di opzione per gli interventi “edilizi”.
Viene quindi differito dal 16 marzo 2023 al 31 marzo 2023 il termine per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle opzioni per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, in relazione alle spese sostenute per gli interventi “edilizi” nel 2022 e alle rate residue delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.
La proroga al 31 marzo 2023 riguarda le spese richiamate sia nel caso si riferiscano a interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, sia se sono effettuati sulle parti comuni degli edifici (siano essi costituiti in condominio o riguardino edifici composti da più unità immobiliari possedute, anche in comproprietà, interamente da un unico soggetto).
Al riguardo, è opportuno evidenziare che per le spese sostenute per gli interventi “edilizi” nel 2022 rimane possibile optare per la cessione o lo sconto, in quanto le disposizioni contenute nel DL 11/2023 che le hanno sostanzialmente soppresse riguarda solamente i lavori per i quali sono presentati i titoli abilitativi dal 17 febbraio 2023.