Slitta l’obbligo di stipula delle polizze catastrofali – Nuove scadenze per le imprese

Vi informiamo che il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 28 marzo 2025, un Decreto Legge che proroga l’obbligo per le imprese di stipulare la polizza assicurativa contro i rischi catastrofali.

Questa misura era stata introdotta con la Legge di Bilancio 2024 e doveva entrare in vigore il 31 marzo 2025.

Tuttavia, a seguito delle numerose richieste di rinvio e dei dubbi interpretativi emersi, il Governo ha deciso di posticipare i termini, differenziandoli in base alla dimensione aziendale.

Ecco cosa cambia nel dettaglio.

Nuove scadenze

  • Grandi imprese: la scadenza resta confermata al 31 marzo 2025, ma è prevista una tolleranza di 90 giorni (fino al 29 giugno 2025) durante i quali il mancato rispetto dell’obbligo non comporterà conseguenze in termini di accesso a contributi pubblici e agevolazioni.
  • Medie imprese: il nuovo termine per adeguarsi all’obbligo è fissato al 1° ottobre 2025.
  • Piccole e micro imprese: avranno tempo fino al 1° gennaio 2026.

L’obbligo riguarda tutte le imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese. È quindi importante che ogni realtà verifichi la propria classificazione dimensionale (micro, piccola, media o grande impresa) in base ai parametri comunitari.

A partire dal 1° gennaio 2024, la Direttiva (UE) 2023/2775 ha aggiornato le soglie dimensionali, incrementandole del 25% rispetto alle precedenti, per tenere conto dell’inflazione e delle mutate condizioni economiche.

Ecco una sintesi dei parametri attuali:

Microimprese:

  • Totale dello stato patrimoniale: fino a 450.000 euro
  • Numero medio di dipendenti durante l’esercizio: fino a 10.

Piccole imprese:

  • Totale dello stato patrimoniale: fino a 5.000.000 euro
  • Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: fino a 10.000.000 euro.
  • Numero medio di dipendenti durante l’esercizio: fino a 50.

Medie imprese:

  • Totale dello stato patrimoniale: fino a 25.000.000 euro.
  • Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: fino a 50.000.000 euro
  • Numero medio di dipendenti durante l’esercizio: fino a 250.

Grandi imprese:

Superamento di almeno due dei tre criteri seguenti:

  • Totale dello stato patrimoniale: oltre 25.000.000 euro.
  • Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: oltre 50.000.000 euro.
  • Numero medio di dipendenti durante l’esercizio: oltre 250.

La polizza dovrà coprire i danni subiti dalle immobilizzazioni materiali a causa di calamità naturali o eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. In linea generale, si tratta di beni iscritti nel bilancio d’esercizio alla voce Attivo – Beni materiali (art. 2424 c.c.).

Attualmente, ci sono ancora alcune incertezze interpretative su specifici casi:

  • Società tra professionisti (STP): non è chiaro se siano incluse nell’obbligo;
  • Immobili in locazione: sembrerebbe che l’obbligo gravi anche sul conduttore, pur essendo il proprietario a beneficiare della copertura;
  • Bed & Breakfast: se l’attività è esercitata in forma d’impresa ed è iscritta al Registro delle Imprese, l’obbligo si applica alla parte dell’immobile utilizzata per l’attività;
  • Fabbricati in costruzione: secondo l’ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), sarebbero esclusi dall’obbligo, poiché non rientrano tra i beni previsti dalla norma.

Si segnala che l’Associazione ha avviato iniziative volte ad offrire alle imprese associate la possibilità di stipulare la polizza a condizioni economiche vantaggiose. Sarà nostra cura fornire ulteriori informazioni non appena disponibili.

Invitiamo le Imprese non ancora iscritte all’Associazione a procedere con la preventiva adesione attraverso la modalità promozionale proposta sulla pagina Iscriviti! del sito ANCE Genova.

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