Vi informiamo che il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 28 marzo 2025, un Decreto Legge che proroga l’obbligo per le imprese di stipulare la polizza assicurativa contro i rischi catastrofali.
Questa misura era stata introdotta con la Legge di Bilancio 2024 e doveva entrare in vigore il 31 marzo 2025.
Tuttavia, a seguito delle numerose richieste di rinvio e dei dubbi interpretativi emersi, il Governo ha deciso di posticipare i termini, differenziandoli in base alla dimensione aziendale.
Ecco cosa cambia nel dettaglio.
Nuove scadenze
- Grandi imprese: la scadenza resta confermata al 31 marzo 2025, ma è prevista una tolleranza di 90 giorni (fino al 29 giugno 2025) durante i quali il mancato rispetto dell’obbligo non comporterà conseguenze in termini di accesso a contributi pubblici e agevolazioni.
- Medie imprese: il nuovo termine per adeguarsi all’obbligo è fissato al 1° ottobre 2025.
- Piccole e micro imprese: avranno tempo fino al 1° gennaio 2026.
L’obbligo riguarda tutte le imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese. È quindi importante che ogni realtà verifichi la propria classificazione dimensionale (micro, piccola, media o grande impresa) in base ai parametri comunitari.
A partire dal 1° gennaio 2024, la Direttiva (UE) 2023/2775 ha aggiornato le soglie dimensionali, incrementandole del 25% rispetto alle precedenti, per tenere conto dell’inflazione e delle mutate condizioni economiche.
Ecco una sintesi dei parametri attuali:
Microimprese:
- Totale dello stato patrimoniale: fino a 450.000 euro
- Numero medio di dipendenti durante l’esercizio: fino a 10.
Piccole imprese:
- Totale dello stato patrimoniale: fino a 5.000.000 euro
- Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: fino a 10.000.000 euro.
- Numero medio di dipendenti durante l’esercizio: fino a 50.
Medie imprese:
- Totale dello stato patrimoniale: fino a 25.000.000 euro.
- Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: fino a 50.000.000 euro
- Numero medio di dipendenti durante l’esercizio: fino a 250.
Grandi imprese:
Superamento di almeno due dei tre criteri seguenti:
- Totale dello stato patrimoniale: oltre 25.000.000 euro.
- Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: oltre 50.000.000 euro.
- Numero medio di dipendenti durante l’esercizio: oltre 250.
La polizza dovrà coprire i danni subiti dalle immobilizzazioni materiali a causa di calamità naturali o eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. In linea generale, si tratta di beni iscritti nel bilancio d’esercizio alla voce Attivo – Beni materiali (art. 2424 c.c.).
Attualmente, ci sono ancora alcune incertezze interpretative su specifici casi:
- Società tra professionisti (STP): non è chiaro se siano incluse nell’obbligo;
- Immobili in locazione: sembrerebbe che l’obbligo gravi anche sul conduttore, pur essendo il proprietario a beneficiare della copertura;
- Bed & Breakfast: se l’attività è esercitata in forma d’impresa ed è iscritta al Registro delle Imprese, l’obbligo si applica alla parte dell’immobile utilizzata per l’attività;
- Fabbricati in costruzione: secondo l’ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), sarebbero esclusi dall’obbligo, poiché non rientrano tra i beni previsti dalla norma.
Si segnala che l’Associazione ha avviato iniziative volte ad offrire alle imprese associate la possibilità di stipulare la polizza a condizioni economiche vantaggiose. Sarà nostra cura fornire ulteriori informazioni non appena disponibili.
Invitiamo le Imprese non ancora iscritte all’Associazione a procedere con la preventiva adesione attraverso la modalità promozionale proposta sulla pagina Iscriviti! del sito ANCE Genova.