Sismabonus acquisti: confermato il “no” alla cessione del credito e allo sconto in fattura per i rogiti 2025

Con la Risposta n. 30 del 10 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene in materia di Sismabonus “acquisti”, chiarendo, da un lato, i limiti temporali per l’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 (cessione del credito e sconto in fattura) e, dall’altro, l’assoluta alternatività tra Sismabonus “acquisti” e Sismabonus “interventi”.

L’Amministrazione finanziaria afferma, in primo luogo, che per le agevolazioni edilizie diverse dal Superbonus la possibilità di fruire della detrazione nelle forme alternative della cessione del credito o dello sconto in fattura è ammessa esclusivamente con riferimento alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

Ne consegue che, con specifico riguardo al Sismabonus “acquisti” di cui all’art. 16, comma 1-septies, del DL 63/2013, qualora il rogito sia stipulato e la spesa sia sostenuta successivamente al 31 dicembre 2024, l’acquirente non potrà più optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ma dovrà necessariamente fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi.

Resta ferma unicamente l’ipotesi in cui l’intervento rientri nell’ambito applicativo del Superbonus: in tal caso, ai sensi dell’art. 121, comma 7-bis, del DL 34/2020, è ancora consentito esercitare le opzioni alternative con riferimento alle spese sostenute nel corso del 2025.

Il chiarimento trae origine dall’istanza presentata da un’impresa di costruzione che, a seguito della demolizione e ricostruzione di un edificio composto da 61 unità immobiliari, aveva ceduto 57 unità nel 2024, riconoscendo agli acquirenti il Sismabonus “acquisti” con fruizione mediante sconto in fattura, e prevedeva di vendere le restanti 4 unità nel 2025.

Con riferimento a tali ultime unità, l’impresa chiedeva se gli acquirenti potessero ancora optare per lo sconto in fattura nel 2025. In subordine, qualora ciò non fosse stato possibile, l’istante domandava se potesse essa stessa fruire del Sismabonus “interventi” di cui al comma 1-bis dell’art. 16 del DL 63/2013, in misura proporzionale alle unità rimaste invendute, pari a quattro sessantunesimi delle spese complessivamente sostenute per l’intervento antisismico.

Anche sotto tale profilo la risposta dell’Agenzia è negativa.

L’interpello qualifica infatti come assoluta l’alternatività tra il Sismabonus “acquisti” di cui all’art. 16, comma 1-septies, del DL 63/2013, e il Sismabonus “interventi” di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, entrambe le detrazioni trovano il proprio presupposto nel medesimo intervento edilizio di riduzione del rischio sismico. L’intervento assume carattere unitario e, conseguentemente, l’agevolazione deve essere parametrata alle spese sostenute per l’intervento nel suo complesso, senza possibilità di suddivisione pro quota in relazione alle singole unità immobiliari.

La circostanza che parte degli acquirenti abbia già beneficiato del Sismabonus “acquisti” preclude dunque integralmente all’impresa costruttrice la possibilità di fruire del Sismabonus “interventi” sulle unità rimaste invendute, non essendo consentito far valere due distinte detrazioni sulla medesima spesa.

Alla luce dei principi espressi, si rende necessario valutare con particolare attenzione la tempistica dei rogiti e la scelta del regime agevolativo applicabile, considerato che, per gli atti stipulati e le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, il Sismabonus “acquisti” non potrà più essere fruito tramite cessione del credito o sconto in fattura e che la scelta di tale agevolazione comporta la definitiva preclusione, in capo all’impresa, dell’accesso al Sismabonus “interventi” sul medesimo intervento edilizio.

La risposta è scaricabile dal sito associativo all’interno dell’area riservata download “Agenzia dele Entrate”.

Invitiamo le Imprese non ancora iscritte all’Associazione a procedere con la preventiva registrazione sulla pagina Iscriviti! del sito ANCE Genova.

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