Semplificazioni per l’installazione di vetrate panoramiche – Decreto Legge 115/2022 come convertito dalla legge 142/2022

La legge 142/2022, di conversione del Decreto Legge 115/2022 cd. “Aiuti bis”, ha introdotto una norma, l’art. 33-quater, che include, fra gli interventi eseguibili senza titolo abilitativo, anche la realizzazione e l’installazione di vetrate panoramiche cd. VEPA.

La norma è in vigore dal 22 settembre 2022 e integra l’art. 6 del Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia” in tema di attività edilizia libera.

Le vetrate ammesse alla semplificazione devono avere precise caratteristiche:

  • essere amovibili e totalmente trasparenti;
  • assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, di miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, di riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche;
  • riguardare balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o logge rientranti all’interno dell’edificio.

Le vetrate panoramiche, inoltre, per essere ricondotte all’attività edilizia libera devono rispettare precise condizioni e cioè:

  • non dare vita a spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria;
  • non comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile;
  • favorire una naturale micro-aerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
  • avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

L’installazione delle VEPA – come previsto dall’art. 6 del TUE – resta comunque soggetta al rispetto delle:

  • prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;
  • normative di settore fra cui quella in tema di vincoli paesaggistici (D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali” e Dpr 31/2017 “Regolamento sull’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”). Al riguardo si evidenzia che l’installazione delle vetrate panoramiche sembra rientrare nella fattispecie dell’Allegato B, punto B.3 del Dpr 31/2017 “realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze” e quindi soggetta ad autorizzazione paesaggistica semplificata.

Ai fini dell’installazione dovrà essere verificata anche l’esistenza di specifiche disposizioni nell’ambito del regolamento condominiale.

Pare opportuno precisare che l’art. 33-quater ha liberalizzato l’installazione delle vetrate panoramiche sotto il profilo edilizio, ma non ha espressamente previsto una esenzione specifica in presenza di vincoli culturali e paesaggistici sull’immobile interessato (D.lgs. 42/2004).

Con particolare riferimento alla disciplina paesaggistica, si ricorda che il Dpr 31/2017, ha riformato la materia individuando una serie di opere escluse dall’autorizzazione perché considerate prive di rilevanza paesaggistica (Allegato A), nonché una serie di opere soggette ad autorizzazione paesaggistica semplificata perché di minore entità e impatto sul paesaggio (Allegato B).

L’installazione delle vetrate panoramiche non è menzionata espressamente fra le opere escluse dall’autorizzazione paesaggistica, sebbene siano presenti nell’allegato A diversi tipi di interventi ai quali questo intervento potrebbe essere ricondotto.

La voce A.2 si riferisce agli interventi sui prospetti degli edifici (purché nel rispetto di specifiche condizioni e ad esclusione di alcune tipologie di immobili vincolati come ad esempio quelli ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. a), b) del D.lgs. 42/2004), così come la voce A.12 esclude dall’autorizzazione paesaggistica “l’installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq” e la voce A.17 che esclude le “installazioni esterne poste a corredo di attività economiche… attività commerciali, turistico ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo”.

E’ rilevante anche la voce A.22, che esenta l’installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato.

In attesa di un chiarimento su questo aspetto l’installazione delle vetrate panoramiche potrebbe rientrare nella fattispecie dell’Allegato B, punto B.3 del Dpr 31/2017 “realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze” e, quindi, essere soggetta ad autorizzazione paesaggistica semplificata.

L’Ance, nell’ambito di una apposita nota tecnica, fornisce un approfondimento dell’art. 33-quater del DL 115/2022 (inserito dalla Legge di conversione 142/2022) che ha liberalizzato sotto il profilo edilizio l’installazione delle vetrate panoramiche cd. VEPA.

Il citato documento è disponibile all’interno dell’area download “Le nostre guide” del sito associativo. L’avv. Michele Parodi, responsabile del servizio edilizia e urbanistica dell’associazione, è a disposizione per chiarimenti e informazioni.

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