Semplificazione dei tributi indiretti diversi dall’IVA: in GU il D. Lgs. n. 139/2024

Il 2 ottobre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 139/2024, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (Legge 111/2023). Il decreto introduce importanti modifiche volte alla semplificazione e razionalizzazione di diversi tributi indiretti, tra cui l’imposta di registro, l’imposta sulle successioni e donazioni, l’imposta di bollo, e altri tributi indiretti non legati all’IVA.

Obiettivi della riforma

Lo scopo principale del Decreto è quello di semplificare e ridurre gli adempimenti per i contribuenti, con particolare attenzione a tributi quali l’imposta di registro, l’imposta sulle successioni e donazioni, l’imposta di bollo, e le imposte ipotecarie e catastali. Tra i punti chiave troviamo:

  1. Introduzione di un sistema di autoliquidazione per l’imposta di registro e per l’imposta sulle successioni e donazioni.
  2. Riduzione e semplificazione delle procedure di pagamento e degli adempimenti fiscali.
  3. Coordinamento delle norme per ridurre la frammentazione attuale in materia tributaria.

Chi è interessato da queste novità?

Le nuove disposizioni riguardano una vasta gamma di soggetti e operazioni. In particolare, sono interessati:

  • Coloro che saranno coinvolti in successioni aperte o che effettueranno atti a titolo gratuito (ad esempio donazioni) a partire dal 1° gennaio 2025.
  • Chi stipulerà contratti preliminari di compravendita o sarà coinvolto nel trasferimento di diritti edificatori.
  • Aziende o imprenditori che saranno interessati dal trasferimento d’azienda o di un ramo d’azienda.

Le principali novità in dettaglio

Vediamo ora nel dettaglio le principali modifiche

1. Autoliquidazione dell’imposta di registro

Una delle novità più rilevanti è l’introduzione generalizzata del principio di autoliquidazione per la maggior parte degli atti soggetti a imposta di registro. Dal 1° gennaio 2025, il contribuente sarà tenuto a calcolare e versare direttamente l’importo dovuto al momento della registrazione dell’atto. Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate effettueranno un controllo successivo, e qualora emergano differenze sull’imposta versata, verrà notificato un avviso di liquidazione con sanzioni ridotte a un terzo se il pagamento avverrà entro i termini previsti.

2. Imposte sul trasferimento di diritti edificatori

In relazione ai diritti edificatori, il Decreto stabilisce che tali contratti siano assoggettati all’imposta di registro al 3%, risolvendo un’annosa questione di interpretazione normativa. In passato, infatti, l’Agenzia delle Entrate equiparava questi trasferimenti a quelli di diritti immobiliari, applicando un’aliquota del 9% o, in alcuni casi, l’IVA al 22%. Ora, grazie a questa chiarificazione normativa, il trasferimento di diritti edificatori è trattato come un atto a contenuto patrimoniale e quindi soggetto a un’aliquota inferiore.

3. Contratti preliminari di compravendita

Una rilevante novità riguarda i contratti preliminari di compravendita. Attualmente, se il contratto prevede il pagamento di una caparra confirmatoria, l’imposta di registro è pari allo 0,5% delle somme previste; mentre per gli acconti sul prezzo di vendita non soggetti a IVA, l’imposta è del 3%. Dal 1° gennaio 2025, invece, la normativa uniforma l’aliquota al 0,5% anche per i contratti che prevedono il pagamento di acconti, riducendo così il carico fiscale.

4. Trasferimento di azienda o ramo d’azienda

Nel caso del trasferimento d’azienda o di un ramo d’azienda, il Decreto introduce un nuovo criterio per la determinazione dell’imposta di registro. L’imposta sarà calcolata in base a aliquote differenziate per le diverse categorie di beni che compongono il patrimonio aziendale, a patto che l’atto di trasferimento o i suoi allegati specifichino la ripartizione del corrispettivo tra le diverse tipologie di beni (mobili e immobili). In mancanza di questa ripartizione, si applicherà l’aliquota più alta.

Quando entreranno in vigore le nuove disposizioni?

Le disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 139/2024 si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2025. A partire da tale data, le nuove regole riguarderanno tutti gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari emanati o pubblicati, e le scritture private autenticate o presentate per registrazione, nonché le successioni aperte e gli atti a titolo gratuito realizzati dopo il 1° gennaio 2025.

Le proposte veicolate dall’ANCE

Nel corso dell’esame parlamentare dello schema di decreto, l’ANCE ha presentato delle osservazioni per sottolineare la necessità di introduzione a regime dell’incentivo alla “valorizzazione edilizia”, soprattutto alla luce dell’obiettivo di rigenerazione urbana che connota la politica interna ed europea.

In particolare, è stata avanzata una proposta di modifica normativa diretta a introdurre l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ciascuna) agli acquisti di immobili da parte degli operatori specializzati che si impegnano a demolirli e ricostruirli ed a rivenderli entro i successivi 10 anni.

Nonostante il parere favorevole espresso sia dalla Camera che dal Senato all’istanza presentata, la proposta non è stata inserita dal Governo nel testo definitivo del decreto.

In ogni caso, e a maggior ragione considerata la condivisione della misura da parte Parlamento, l’ANCE reitererà la proposta nelle sedi opportune non appena possibile.

Il decreto legislativo è scaricabile dal sito associativo all’interno dell’area download “Leggi e normative”.

Le Imprese non ancora registrate potranno procedere alla preventiva iscrizione attraverso la modalità promozionale proposta sulla pagina Iscriviti! del sito ANCE Genova.

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