Con la Risposta n. 150 del 22 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’aliquota IVA ridotta del 10% può trovare applicazione anche ai lavori di demolizione e ricostruzione della sede di un’Associazione di Promozione Sociale – APS, a condizione che l’intervento sia formalmente qualificato, sotto il profilo urbanistico, come ristrutturazione edilizia.
Il chiarimento riguarda il caso di un’associazione intenzionata a demolire alcuni fabbricati esistenti e a realizzare una nuova sede destinata esclusivamente a uffici e centri operativi, senza finalità abitative, commerciali o lucrative.
L’Agenzia delle Entrate ha escluso che la sede di un’APS possa essere ricondotta tra le opere di urbanizzazione secondaria alle quali la normativa riconosce l’applicazione dell’IVA al 10%.
L’agevolazione prevista per tali opere riguarda esclusivamente le strutture espressamente individuate dalla legge, tra cui asili nido, scuole, mercati di quartiere, chiese, impianti sportivi di quartiere e delegazioni comunali.
In particolare, la sede di un’associazione privata non può essere assimilata a una delegazione comunale. Quest’ultima costituisce infatti una struttura amministrativa decentrata attraverso la quale il Comune esercita le proprie funzioni istituzionali sul territorio.
La natura sociale e non lucrativa dell’APS non è quindi sufficiente, di per sé, a qualificare l’immobile come opera di urbanizzazione secondaria.
L’aliquota IVA ridotta può invece essere applicata sulla base del n. 127-quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972, relativo alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi a oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Tra gli interventi agevolabili rientra la ristrutturazione edilizia disciplinata dall’articolo 3 del DPR 380/2001, Testo unico dell’edilizia.
Nel caso esaminato, il Comune aveva rilasciato un permesso di costruire in deroga nel quale i lavori di demolizione e successiva ricostruzione erano espressamente qualificati come intervento di ristrutturazione edilizia.
Tale qualificazione ha consentito l’applicazione dell’IVA al 10% alle prestazioni eseguite dall’impresa nell’ambito del contratto di appalto.
Il beneficio IVA non dipende:
- dalla natura non commerciale dell’associazione;
- dall’iscrizione dell’ente tra le Associazioni di Promozione Sociale;
- dalle finalità sociali o solidaristiche perseguite;
- dall’assenza di scopo di lucro.
L’elemento determinante è esclusivamente la qualificazione tecnico-urbanistica dell’intervento, risultante dai titoli edilizi e dagli atti rilasciati dal Comune competente.
Di conseguenza, prima di applicare l’aliquota IVA del 10%, è necessario verificare che il provvedimento amministrativo qualifichi espressamente i lavori come ristrutturazione edilizia.
Adempimenti e documentazione da acquisire
Per una corretta applicazione dell’aliquota IVA agevolata, si raccomanda di acquisire e conservare:
- il permesso di costruire, la SCIA o l’ulteriore titolo edilizio previsto;
- la documentazione comunale dalla quale risulti la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia;
- il contratto di appalto;
- eventuali relazioni tecniche e provvedimenti urbanistici collegati;
- una dichiarazione del committente con la quale viene richiesta l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta, corredata dai riferimenti al titolo edilizio.
L’impresa esecutrice dovrà inoltre riportare nelle fatture una descrizione coerente con il contratto di appalto e con la qualificazione urbanistica dei lavori.
Qualora il titolo edilizio qualifichi l’intervento come nuova costruzione e non come ristrutturazione edilizia, l’aliquota agevolata non potrà essere applicata sulla base della disciplina esaminata.
La risposta è scaricabile dal sito associativo all’interno dell’area riservata download “Agenzia delle Entrate”.


