Con il decreto ministeriale del 24 giugno 2025, pubblicato il 27 giugno sul sito istituzionale del MEF, prosegue l’attuazione della riforma fiscale introdotta dal Dlgs 219/2023, che ha riscritto lo Statuto dei diritti del contribuente. Tale decreto disciplina nel dettaglio la nuova procedura di consulenza giuridica fiscale, uno strumento che consente di ottenere chiarimenti interpretativi su norme tributarie di interesse generale.
È fondamentale sottolineare che non tutti i soggetti possono accedere a questa forma di interlocuzione con l’amministrazione finanziaria. La possibilità di presentare un’istanza di consulenza giuridica è espressamente riservata a soggetti collettivi qualificati, tra cui:
- le associazioni di categoria, come l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le sue articolazioni territoriali;
- le associazioni sindacali;
- gli ordini professionali;
- gli enti pubblici e privati;
- le Regioni, gli enti locali e le amministrazioni statali.
Restano pertanto esclusi i singoli contribuenti e le imprese individuali: lo strumento non è concepito per risolvere casi specifici o personali, ma per affrontare questioni generali che riguardano un’intera categoria o settore.
L’istanza, che deve contenere i dati identificativi del soggetto richiedente e una descrizione chiara della problematica fiscale, può essere presentata solo in presenza di questioni nuove, generali, non oggetto di precedenti risposte da parte dell’Amministrazione né attualmente sottoposte a controllo nei confronti dei soggetti rappresentati.
La procedura si sviluppa attraverso una fase istruttoria, che si apre con la ricezione dell’istanza e si dovrebbe concludere entro 120 giorni. Tuttavia, qualora l’Agenzia delle Entrate richieda documentazione integrativa, il termine è sospeso e l’istante dispone di 60 giorni per adempiere: in mancanza, la consulenza si intende rinunciata. Parimenti, se per l’elaborazione del parere è necessario coinvolgere altre amministrazioni, la procedura può essere sospesa, ma se i pareri richiesti non vengono resi entro 60 giorni, la domanda sarà dichiarata improcedibile.
Il decreto individua con chiarezza i casi di inammissibilità dell’istanza, tra cui:
- presentazione da parte di soggetto non legittimato;
- mancanza dei dati identificativi o della descrizione della questione;
- assenza di rilevanza generale del quesito;
- questione già esaminata o su cui esiste già un parere o un controllo in corso.
È altresì rilevante precisare che la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate non ha efficacia vincolante per i soggetti rappresentati e non incide né sui termini fiscali né sulle scadenze previste dalla normativa tributaria. Inoltre, non è possibile impugnare le risposte rese.
Infine, ai sensi del regime transitorio previsto dal decreto, la nuova disciplina sarà applicabile solo alle istanze presentate successivamente alla pubblicazione dei provvedimenti attuativi da parte delle Direzioni delle Agenzie fiscali e della Direzione generale delle Finanze del MEF, che individueranno le strutture competenti alla gestione delle domande.
Il Decreto è scaricabile dal sito associativo all’interno dell’area riservata download “Documenti per gli associati”.
Invitiamo le Imprese non ancora iscritte all’Associazione a procedere con la preventiva registrazione sulla pagina Iscriviti! del sito ANCE Genova.


