Riduzione contributiva per il settore edile – Scadenze e modalità operative per l’anno 2025

Con il Decreto del Ministero del Lavoro del 29 settembre 2025, è stata confermata anche per l’anno 2025 la misura della riduzione contributiva a favore delle imprese edili, prevista dall’art. 29 del D.L. 244/1995, pari all’11,50%. L’INPS, con la circolare n. 145/2025 del 21/11/2025, ha fornito le istruzioni operative per accedere a tale beneficio, che riepiloghiamo di seguito.

Possono usufruire dell’agevolazione i datori di lavoro operanti nel settore industria (codici statistici contributivi da 11301 a 11305) e artigianato (codici da 41301 a 41305), limitatamente agli operai impiegati con orario settimanale di 40 ore.

Sono esclusi dal beneficio i lavoratori part-time e i soggetti per i quali siano già applicate altre agevolazioni contributive non cumulabili (es. esonero per l’occupazione giovanile di cui all’art. 22 del D.L. 60/2024), nonché coloro interessati da contratti di solidarietà (in misura limitata ai lavoratori coinvolti nella riduzione oraria).

La riduzione si applica esclusivamente ai contributi per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica, con esclusione del contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua (ex art. 25, co. 4, L. 845/1978).

Per accedere al beneficio è necessario:

– essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC regolare);
– non aver riportato condanne definitive per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro negli ultimi cinque anni;
– rispettare i minimi retributivi imponibili ex art. 1, co. 1 del D.L. 338/1989.

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica entro e non oltre il 15 marzo 2026, utilizzando il modulo “Rid-Edil” disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente, nella sezione “Comunicazioni on-line” – funzionalità “Invio nuova comunicazione”.

A seguito dei controlli automatici, in caso di esito positivo, sarà attribuito il codice di autorizzazione “7N”, valido dal mese di novembre 2025 a febbraio 2026, visibile all’interno del Cassetto previdenziale. Le imprese autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, a partire dalla competenza di novembre 2025, utilizzando il codice “L206” per lo sgravio corrente, e il codice “L207” per il recupero degli arretrati 2025.

In presenza di matricole sospese o cessate, l’istanza per il recupero dello sgravio dovrà essere inoltrata tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile fornito in circolare. In tal caso, il codice “7N” sarà attribuito al mese di ultima attività della matricola.

Per i lavoratori non più in forza, il beneficio potrà essere fruito mediante valorizzazione dell’apposito elemento nel flusso UniEmens, indicando il codice “NFOR” nella sezione individuale.

Il termine ultimo per la fruizione del beneficio è rappresentato dal mese di competenza febbraio 2026, ossia l’ultima denuncia UniEmens utile.

La circolare è scaricabile dal sito associativo nell’area riservata download “INPS circolari”.

Invitiamo le Imprese non ancora iscritte all’Associazione a procedere con la preventiva registrazione sulla pagina Iscriviti! del sito ANCE Genova.

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