Il Senato ha approvato in via definitiva, in data 4 marzo 2026, la legge annuale sulle piccole e medie imprese (A.S. 1484-B), attualmente in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento introduce una serie di misure volte a rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale e, tra queste, prevede la reintroduzione di un regime fiscale agevolato con riferimento agli utili destinati ai contratti di rete.
Come noto, il contratto di rete rappresenta uno strumento di collaborazione tra imprese, disciplinato dall’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5/2009, mediante il quale due o più imprese si impegnano a cooperare stabilmente per accrescere la propria capacità innovativa e la competitività sul mercato. Tale collaborazione può riguardare specifici ambiti dell’attività d’impresa, lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale o tecnologica, nonché lo svolgimento congiunto di determinate attività rientranti nell’oggetto delle imprese partecipanti.
Al fine di incentivare tali forme di collaborazione, la nuova legge introduce, per il triennio 2026-2028, un regime di sospensione d’imposta sugli utili destinati alla realizzazione dei programmi comuni di rete.
In particolare, per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, 2027 e 2028, le imprese che stipulano o aderiscono a un contratto di rete potranno beneficiare della sospensione d’imposta relativamente alla quota di utili d’esercizio che venga accantonata in una specifica riserva e destinata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare, al fine di realizzare gli investimenti previsti dal programma comune di rete.
La quota di utili accantonata secondo tali modalità non concorre alla formazione del reddito imponibile del periodo d’imposta di riferimento. Il beneficio è tuttavia subordinato al rispetto di alcune condizioni: negli esercizi successivi la riserva non dovrà essere utilizzata per finalità diverse dalla copertura di eventuali perdite d’esercizio e dovrà essere mantenuta l’adesione al contratto di rete.
Sotto il profilo quantitativo, l’importo degli utili che può beneficiare della sospensione d’imposta non può eccedere il limite di 1 milione di euro annui per ciascuna impresa. Inoltre, l’agevolazione è riconosciuta nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta coperto dalla misura.
La fruizione del beneficio avviene in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta cui si riferiscono gli utili accantonati e destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare.
La norma demanda a un successivo decreto attuativo del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e sentita l’Agenzia delle entrate, la definizione dei criteri e delle modalità operative per l’applicazione dell’agevolazione. Tale decreto dovrà essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
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