Regime IVA del distacco di personale in attuazione degli obblighi UE – C.M. 5/E/2025

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 5/E del 16 maggio 2025, ha fornito le indicazioni operative riguardanti il nuovo regime IVA applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, alle operazioni di distacco o prestito di personale. Tali operazioni, fino al 31 dicembre 2024, erano escluse dall’applicazione dell’IVA qualora il corrispettivo pattuito fosse limitato al mero rimborso del costo del personale.

Le novità derivano dall’introduzione dell’art. 16-ter del D.L. n. 131/2024 (convertito nella Legge n. 166/2024, c.d. “Decreto Salva-infrazioni”), che ha recepito nell’ordinamento italiano i principi sanciti dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19. Secondo tale pronuncia, il solo rimborso dei costi non è sufficiente ad escludere la sussistenza di un’operazione imponibile ai fini IVA, in quanto il distacco di personale costituisce comunque una prestazione di servizi a fronte di un corrispettivo.

Si precisa che le presenti indicazioni si riferiscono esclusivamente ai profili fiscali delle operazioni di distacco, ferma restando la necessaria sussistenza dei presupposti di legittimità previsti dalla normativa lavoristica (art. 30 d.lgs. n. 276/2003 e giurisprudenza: interesse legittimo del distaccante; temporaneità del distacco, assegnazione del lavoratore distaccato ad una attività determinata); in assenza di tali presupposti, il distacco è illegittimo e  integrare una contravvenzione ai sensi dell’ordinamento vigente.

L’operazione di distacco sarà soggetta ad IVA qualora ricorrano congiuntamente tre requisiti: soggettivo, oggettivo e territoriale.

  • Il requisito soggettivo sussiste quando il distaccante esercita un’attività d’impresa in via esclusiva o prevalente.
  • Il requisito oggettivo è integrato in tutti i casi in cui esista un nesso diretto tra il distacco del personale e il pagamento di un corrispettivo, anche se pari al solo rimborso dei costi, e anche in assenza di margine economico per il distaccante. In altri termini, il mero rimborso dei costi del personale rappresenta un corrispettivo imponibile ai fini IVA.
  • Il requisito territoriale sussiste quando la prestazione è effettuata nel territorio dello Stato italiano, ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. 633/1972. In particolare, il distacco rileva:
  • se effettuato tra soggetti passivi stabiliti in Italia (operazioni B2B);
  • se il distaccante è soggetto IVA italiano e il distaccatario è stabilito in UE ma non è soggetto passivo (operazioni B2C UE).

È esclusa l’applicazione dell’IVA se il distaccatario è un soggetto non passivo e non residente in UE.

Le nuove disposizioni si applicano a tutti i contratti di distacco stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2025. In caso di rinnovo di contratti precedenti, l’imponibilità IVA decorrerà comunque dal momento del rinnovo, purché avvenuto dopo tale data.

Ai fini probatori, la data di stipula del contratto deve poter essere oggettivamente dimostrata tramite documentazione ufficiale (es. comunicazioni obbligatorie al Ministero del lavoro).

L’Agenzia conferma inoltre la validità dei comportamenti adottati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2024, sia nel caso in cui il distacco fosse stato assoggettato ad IVA in virtù della sentenza UE, sia nel caso in cui fosse stato escluso da IVA in forza della precedente normativa interna. Tuttavia, la clausola di salvaguardia non si applica laddove, prima del 1° gennaio 2025, l’Amministrazione finanziaria abbia già concluso con esito definitivo verifiche in merito alla disciplina IVA dei distacchi di personale.

La Circolare affronta anche il trattamento IVA delle ulteriori forme di messa a disposizione del personale. In particolare:

  • nella codatorialità in ambito di contratti di rete, il riaddebito pro-quota tra imprese dei costi del personale non rileva ai fini IVA, trattandosi di mera cessione di denaro;
  • nell’avvalimento previsto dal Codice dei contratti pubblici, il distacco è imponibile ai fini IVA se ricorrono i tre requisiti sopra indicati.

La circolare è scaricabile dal sito associativo all’interno dell’area riservata download “Agenzia delle Entrate”.

Si ricorda che le Imprese non ancora registrate potranno procedere alla preventiva iscrizione attraverso la modalità promozionale proposta pagina Iscriviti! del sito ANCE Genova.

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