E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2023 la Legge n. 41/2023 che, in occasione della conversione del decreto legge n. 13/2023, ha confermato con alcune modifiche gli istituti semplificatori e di accelerazione alle procedure amministrative in materia di edilizia privata e urbanistica, introdotti nello scorso febbraio.
Riguardo alla conferenza di servizi “accelerata” (art. 14, comma 8) la principale novità della legge riguarda la conferma della conferenza “accelerata”, in modalità semplificata e asincrona, prorogata dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024.
Inoltre, per garantire il rispetto del cronoprogramma degli interventi previsti nell’ambito di accordi di programma, l’articolo 14 bis integra l’art. 34 del D.lgs. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali” e stabilisce che l’accordo di programma determina variante urbanistica con effetto sostitutivo del permesso di costruire.
Le condizioni affinchè l’accordo di programma produca tale effetto sono:
– espressione di assenso unanime delle amministrazioni interessate;
– sottoscrizione entro 60 giornidalla comunicazione dell’esito positivo della conferenza di servizi indetta per l’acquisizione delle determinazioni delle varie amministrazioni;
– approvazione con atto formale del presidente della Regione, della Provincia o del sindaco;
– pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La Legge di conversione interviene con l’articolo 28 anche sul tema della realizzazione delle residenze universitarie.
In particolare, viene integrata la Legge 338/2000 con la previsione per cui l’esercizio delle strutture residenziali universitarie che beneficiano delle risorse del PNRR è soggetto ad uno specifico regime autorizzatorio stabilito dalle Regioni.
Le normative regionali dovranno essere approvate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, entro il 21 giugno 2023.
Viene anche regolato il regime transitorio:
– le discipline regionali in materia approvate precedentemente alla data di entrata in vigore della nuova disposizione statale mantengono la loro efficacia fino all’emanazione delle disposizioni regionali;
– per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale;
– restano salvi ed impregiudicati, in ogni caso, gli interventi che alla data di entrata in vigore della disposizione risultano già assegnatari dei finanziamenti e delle risorse a valere sul PNRR.
L’articolo 46 interviene in materia di Semplificazioni in materia di beni culturali.
Si prevede in particolare che le opere di manutenzione ordinaria che non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, sono consentite non più previa autorizzazione della Soprintendenza, ma con la presentazione di una segnalazione.
In base agli artt. 10 e 12 del D.lgs. 42/2004, tutti gli immobili pubblici (ad es. dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e di ogni altro ente pubblico) sono soggetti in via cautelativa a tutela (e quindi ad autorizzazione della Soprintendenza nel caso debbano essere effettuati lavori edili) alle seguenti condizioni:
-siano opera di autore non più vivente;
– la loro esecuzione risalga ad oltre settanta anni.
Questa presunzione di “valore culturale” dell’immobile pubblico, operata dal D.lgs. 42/2004 decade a seguito di apposita verifica da parte degli organi del Ministero della cultura (ossia la Commissione regionale per il patrimonio culturale competente a livello territoriale, previa istruttoria della Soprintendenza come previsto dal Dpcm 169/2019 di organizzazione del Ministero), da attivarsi su richiesta dell’amministrazione titolare dell’immobile o d’ufficio dallo stesso Ministero.
Il Decreto-legge 13/2023 era intervenuto a semplificare il procedimento di verifica dell’interesse culturale degli immobili pubblici, da un lato riducendone la durata da 120 a 90 gg. e, dall’altro, introducendo, in caso di inerzia della Soprintendenza, un potere sostitutivo in capo al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi 30 giorni.
La Legge di conversione ha poi ulteriormente precisato che il mancato rispetto dei termini del procedimento è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale (art.2, comma 9 della Legge 241/1990).
L’art. 47, comma 1, lett. b) conferma le semplificazioni per gli impianti fotovoltaici.
L’art. 22-bis del D.lgs. 199/2021, introdotto dal decreto legge e mantenuto, considera attività di manutenzione ordinaria, non subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (ad eccezione della valutazione di impatto ambientale che deve essere effettuata se prevista dalla legge) l’installazione, effettuata con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici a terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.
Se l’intervento è effettuato inzona sottoposta a vincolo paesaggistico (e quindi a qualsiasi tipo di vincolo di cui alla Parte Terza del D.lgs. 42/2004, sia quelli imposti per legge dall’art. 142, sia quelli imposti per decreto ai sensi dell’art. 136, sia quelli previsti dai piani paesaggistici come regolati dagli artt. 134, lett. c), il relativo progetto è previamente comunicato alla soprintendenza competente (e non sottoposto ad autorizzazione paesaggistica) che, accertata la carenza dei requisiti di compatibilità, adotta, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, un provvedimento motivato di diniego alla installazione degli impianti.
L’art. 47, comma 6, conferma anche le semplificazioni finalizzate a ridurre il termine di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nei casi in cui la stessa è necessaria e rafforza la chiusura del procedimento disponendo che, in caso di inerzia della soprintendenza, l’autorizzazione si intende rilasciata.
In particolare, viene integrata la norma di riferimento in tema di installazione di impianti solari sugli edifici e cioè l’art. 7-bis, comma 5 del D.lgs. 28/2011 come sostituito dal DL 17/2022, che ha liberalizzato questi interventi, in quanto opere di manutenzione ordinaria, ad esclusione dei casi in cui l’installazione avviene su immobili vincolati o ricompresi in aree vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 42/2004 che necessitano comunque di autorizzazione paesaggistica (salve le installazioni su immobili ubicati nelle aree vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) che sono comunque libere se i pannelli sono integrati nelle coperture e non sono visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, ad eccezione delle coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale).
In tali casi il Decreto-legge 13/2023 prevede che:
– il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica deve avvenire entro 45 gg (anziché 60);
– decorso tale termine, senza che siano comunicati all’interessato i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, l’autorizzazione si intende rilasciataed è immediatamente efficace;
– durante l’istruttoria, il termine può essere sospeso una sola volta e per un massimo di 30 gg, qualora la Soprintendenza, entro 15 gg. dalla ricezione della domanda, rappresenti in modo puntuale e motivato la necessità di approfondimenti o di apportare modifiche al progetto.
L’articolo 37 conferma la proroga al 30 giugno 2023 della vigenza della attuale disciplina sulla mediazione in condominio al fine di non creare un vuoto normativo.
Successivamente a quella data entreranno in vigore le modifiche apportate al D. Lgs. 28/2010 che prevedono che l’amministratore del condominio possa partecipare alla mediazione senza la preventiva delibera assembleare.
E’ possibile scaricare la legge di conversione col testo coordinato alle modifiche introdotte al seguente link: “download”.
L’accesso al documento è gratuito e riservato ai Soci; le imprese non ancora registrate potranno procedere alla preventiva iscrizione attraverso una delle modalità proposte sulla pagina Associati! del sito ANCE Genova L’avv. Michele Parodi, responsabile del servizio edilizia e urbanistica dell’associazione, è a disposizione per chiarimenti e informazioni.