Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione in argomento del 18 settembre scorso, per segnalare che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21-09-2021 il DL n. 127/2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, in vigore dal 22.09.2021.
Tra le misure introdotte dal decreto, segnaliamo, in particolare, per quanto di interesse, le seguenti:
ART. 3) – Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato
- dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine attuale dello stato di emergenza) a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta il Green pass, previsto dall’art. 9 co. 2 del D.L. n. 52/2021.
- Tale disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro suddetti, anche sulla base di contratti esterni (commi 1 e 2), quali ad esempio subappaltatori, professionisti, collaboratori autonomi, fornitori, etc..
- le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale(comma 3), sulla base di idonea certificazione rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del ministero della salute 4.8.2021 n. 35309;
- i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni suddette. Per i lavoratori di cui al comma 2 (quali ad esempio subappaltatori, professionisti, collaboratori autonomi, fornitori, etc.) la verifica sul rispetto delle prescrizioni, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo del comma 1, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro (comma 4);
- entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni dei predetti obblighi (comma 5);
- la verifica del Green pass è effettuata con la App “verifica C19″ (comma 5), secondo le modalità indicate in particolare dall’art 13 del DPCM 17.6.2021;
- i lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green pass o che ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (comma 6);
- per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato (comma 6);
- per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato a termine per la sostituzione dello stesso, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021 (comma 7);
- in caso di violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di verifica (comma 4) o di mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto (comma 5), è prevista una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro. In caso di accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di Green pass (comma 8), è prevista una sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro e, in tal caso, è possibile altresì applicare sanzioni disciplinari;
- le sanzioni di cui sopra sono irrogate dal Prefetto.
ART. 4) – Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi
- le farmacie sono tenute ad assicurare, fino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di tamponi antigenici rapidi secondo prezzi “calmierati”. L’applicazione del prezzo calmierato, è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi;
- viene autorizzata la spesa di 105 milioni di euro per l’anno 2021 per assicurare “l’esecuzione gratuita dei test antigenici rapidi, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica”.
Segnaliamo altresì che l’art. 1 recante “Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico” ha previsto al comma 2, in analogia con quanto disposto per il settore privato, che dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, l’obbligo di possesso e di esibizione di Green pass si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 dell’art.1, anche sulla base di contratti esterni.
Per quanto non riportato nella presente, facciamo rinvio al testo del decreto, con riserva di ulteriori approfondimenti e indicazioni operative.
Il servizio lavoro e sicurezza del lavoro dell’Associazione è a disposizione per ulteriori indicazioni.