L. 61/21 di conversione del D.L. 30/21- Norme in materia di lavoro

Le norme in materia di lavoro nella legge n. 61/21 di conversione del decreto legge n. 30/21.

Segnaliamo che nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 12 maggio 2021 è stata pubblicata la Legge n. 61/2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 30/2021 recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena».

Si riportano di seguito le novità di maggior interesse attinenti il lavoro agile e i congedi.

L’art. 2 del citato d.l., rinominato Lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting, è modificato come segue:

  • è aggiunto il comma 1-bis con il quale viene riconosciuto il beneficio del lavoro agile anche ad entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata (v. art. 3, commi 1 e 3, legge n. 104/92), con disturbi specifici dell’apprendimento riconosciuti (v. legge n. 170/2010) o con bisogni educativi speciali (v. direttiva ministeriale 27 dicembre 2012) per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata intera o parziale della sospensione dell’attività didattica o educativa (integrazione riportata nel comma 1 per i genitori con figli minori di 16 anni) in presenza del figlio, dell’infezione da SARS Cov -2 del figlio o della quarantena del figlio o della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dai figli;
  • è aggiunto il comma 1-ter con cui viene stabilito che, ferma restando la disciplina del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali per il pubblico impiego, è riconosciuto al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi;
  • è riformulato il secondo periodo del comma 2, riconoscendo il beneficio dell’astensione dal lavoro ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, della quarantena del figlio o della sospensione dell’attività didattica o educativa (integrazione riportata anche nel primo periodo del comma 2 per i genitori con figli conviventi minori di 14 anni) in presenza o della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio. Con un periodo aggiuntivo viene inoltre stabilito che, sia per tali genitori che per quelli lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di 14 anni, il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria;
  • è integrato il comma 4 con la previsione che la conversione, su richiesta, nel congedo 2021 degli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del d.lgs. n. 151/20021, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, è possibile in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, dell’infezione da SARS Cov-2 del figlio o della quarantena del figlio;
  • è aggiunto il comma 8-bis con cui viene modificato l’articolo 21-ter, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020 e s.m.i., nel senso che, fino al 30 giugno 2021, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, è riconosciuto il diritto al lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali, ai genitori lavoratori dipendenti sia pubblici che privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992 o figli con bisogni educativi speciali (BES).

Ricordiamo infine che le misure predette si applicano fino alla data del 30 giugno 2021 ed evidenziamo che tale scadenza non interessa il nuovo comma 1-ter attinente il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, non richiamato nel riformulato comma 10 dell’art. 2.

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