Con Decreto Legge 29 settembre 2023, n.132, recante “Disposizioni urgenti in proroga di termini normativi e versamenti fiscali” è stata prorogata fino al 30 novembre 2023 l’assegnazione agevolata dei beni ai soci e la conseguente trasformazione in società semplici delle società commerciali che gestiscono i beni che possono essere assegnati.
La disposizione riguarda le società di persone (Snc, Sas ad esclusione delle società semplici) e le società di capitali (Srl, Spa, Sapa), che possono assegnare o cedere ai propri soci, entro la nuova scadenza del 30 novembre 2023, beni immobili non utilizzati nello svolgimento dell’attività (quindi diversi dagli immobili strumentali per destinazione) o beni mobili registrati, anch’essi non strumentali.
Resta ferma la misura dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP da versare, in un’unica soluzione sempre entro il 30 novembre, per rendere efficace l’assegnazione pari:
- all’8% della differenza tra il “valore normale” dei beni e il loro costo fiscalmente riconosciuto;
- al 10,5% della differenza tra il “valore normale” dei beni e il loro costo fiscalmente riconosciuto, per le società considerate “non operative” in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione o cessione.
Per gli immobili, su richiesta della società, il “valore normale” può essere determinato con il criterio catastale, ossia in base alla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti previsti ai fini dell’imposta di registro (cfr. l’art. l’art.52, co.4, primo periodo del DPR 131/1986).
Si ricorda che nel testo previgente veniva, invece, previsto il pagamento in misura pari al 60% entro il 30 settembre 2023 e per la restante parte entro il 30 novembre 2023. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso restano ferme le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Le medesime regole si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che, entro il 30 novembre 2023, si trasformano in società semplici.
Inoltre, per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
In allegato il Decreto Legge citato.