E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.254 del 23 ottobre 2021 la legge 21 ottobre 2021, n.147, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 24 agosto 2021, n.118, recante “Misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia” con la quale:
- sono stati confermati la proroga dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 14/2019 – dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022, il rinvio al 31 dicembre 2023 delle segnalazioni d’allerta e degli indici di crisi, nonché l’introduzione, dal 15 novembre 2021, di un meccanismo semplificato di “composizione negoziata della crisi”;
- è stata confermata, altresì, in accoglimento delle istanze dell’ANCE, la proroga all’approvazione dei bilanci 2022 del termine per la nomina degli organi di controllo nelle s.r.l. e nelle società cooperative, richiesta in presenza di specifiche condizioni, che dovrà essere effettuata, quindi, entro il termine ordinario del 30 aprile 2023.
Il quadro delle novità relative alle modifiche in tema di crisi d’impresa si completa con la pubblicazione, sul sito internet del Ministero della Giustizia, del decreto dirigenziale 28 settembre 2021, che contiene le linee Guida sia per le imprese a rischio di insolvenza, sia per gli esperti ai fini, rispettivamente, dell’accesso e della gestione della “composizione negoziata della crisi”.
Vengono, così, accolte le istanze dell’ANCE che in questi mesi ha proseguito le proprie iniziative presso tutte le sedi istituzionali, al fine di consentire sia un ulteriore rinvio della riforma della disciplina dell’insolvenza, necessaria anche a causa dell’emergenza sanitaria ancora in atto, sia la proroga del termine di nomina degli organi di controllo per le s.r.l., adempimento che dovrà essere effettuato, in sostanza, entro il termine ordinario del 30 aprile 2023.
In particolare, oltre alla proroga dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa al 16 maggio 2022 e delle procedure d’allerta, ivi compresi gli indici di crisi, al 31 dicembre 2023 (in sostanza dal 2024), il D.L. 118/2021 prevede ulteriori disposizioni in materia di crisi d’impresa, come la “composizione negoziata della crisi”, che entrerà in vigore il 15 novembre p.v..
Per quest’ultimo aspetto, il D.M. 28 settembre 2021 fornisce le relative indicazioni operative per l’accesso alla procedura di risanamento aziendale, definendo:
- le modalità di effettuazione del test di solvibilità online, a cura dell’impresa, su una specifica piattaforma che sarà accessibile dal sito internet di ogni Camera di commercio, e gestita da Unioncamere. Come stabilito nel medesimo Decreto attuativo, «Il test non deve essere considerato alla stregua degli indici della crisi, ma è utile a rendere evidente il grado di difficoltà che l’imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse. Il test si fonda principalmente sui dati di flusso a regime che, secondo la migliore valutazione dell’imprenditore, possono corrispondere a quelli correnti o derivare dall’esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l’imprenditore intende adottare»;
- la check list di controllo per la predisposizione del piano di risanamento, da completare sia a cura dell’impresa, sia a cura dell’esperto nella fase di valutazione circa la coerenza del piano di risanamento proposto. Questa sezione, da compilare sempre all’interno della piattaforma online, contiene informazioni, in forma di questionario, a cui l’imprenditore deve rispondere, relative all’organizzazione dell’impresa, alla situazione contabile, alle strategie adottabili per eliminare le cause della crisi, all’analisi dei flussi finanziari, nonché alle modalità di risanamento del debito. In particolare, circa le “proiezioni dei flussi finanziari”, il D.M. 28 settembre 2021 evidenzia come, per il settore delle costruzioni, in considerazione della valutazione pluriennale delle commesse, occorre porre particolare attenzione alle risposte fornite in tema di “stima dei ricavi”(“Le proiezioni dei ricavi sono coerenti con i dati storici e quelli correnti?”) e di “stima dei costi variabili collegati ai ricavi” (“La stima dei costi variabili e dei costi di struttura è coerente con la situazione in atto e con i dati storici? Quali sono i risparmi dei costi variabili e fissi e come l’imprenditore intende conseguirli? Quali sono i possibili rischi che derivano dai risparmi di costo e come intende mitigarli l’imprenditore?”);
- il protocollo di conduzione della composizione negoziata, che contiene le indicazioni per l’attività a cui sarà tenuto l’esperto e recepisce le migliori pratiche già in uso in tema di composizione assistita. Questa sezione evidenzia, tra l’altro, come l’esperto debba verificare la ragionevole perseguibilità di risanamento dell’impresa, anche attraverso il medesimo test di solvibilità online, già compilato dall’imprenditore, che può essere opportunamente rivisto dall’esperto. Inoltre, mediante la check list di controllo, l’esperto può valutare la coerenza del piano di risanamento proposto. Vengono, altresì, fornite indicazioni operative in presenza di misure protettive e cautelari e per la gestione dell’impresa in pendenza della “composizione negoziata della crisi”, nonché per la redazione dell’accordo con i creditori;
- la formazione degli esperti, da effettuare a cura di docenti universitari, avvocati, dottori commercialisti, con l’indicazione specifica delle materie di studio e della durata di ogni singolo modulo (per una durata complessiva del corso di formazione pari a 55 ore);
- le funzionalità della piattaforma online, che consente di accedere, tra l’altro, sia al test pratico di solvibilità, sia alla lista di controllo per la predisposizione del piano di risanamento;
- le indicazioni per l’esperto ai fini della formulazione della proposta di accordo con i creditori. Al riguardo, il D.M. 28 settembre 2021 evidenzia che «Tali proposte dovranno essere strutturate ed articolate perseguendo quanto più possibile l’equilibrio tra i sacrifici richiesti a ciascuna parte, la proporzione al grado di esposizione al rischio e alle utilità derivanti dalla continuità aziendale dell’impresa»;
- il fac-simile di istanza online che l’impresa potrà utilizzare per l’accesso alla “composizione negoziata della crisi”;
- la dichiarazione di accettazione della nomina da parte dell’esperto.
Sempre ai fini della “composizione negoziata della crisi”, si evidenzia che il D.L. 118/2021 prevede che durante lo svolgimento del suo incarico, l’esperto possa avvalersi di un revisore legale, ovvero di «soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l’imprenditore», non legati all’impresa o alle altre parti interessate alla composizione della crisi da rapporti personali o professionali (art.4, co.2).
In merito, si ricorda che, invece, nel corso della discussione parlamentare del Provvedimento, l’ANCE aveva chiesto che, su istanza dell’impresa, l’esperto fosse affiancato da un tecnico proveniente dall’Associazione di categoria del settore economico a cui appartiene il debitore che richiede la “composizione negoziata della crisi”. Ciò al fine di ottimizzare l’accordo con i creditori e di salvaguardare le attività specifiche del comparto produttivo, in un’ottica di continuità aziendale.
Le novità D.L. 118/2021, convertito nella legge 147/2021 vengono riepilogate dall’ANCE in un dossier illustrativo, che contiene, alla fine, una tabella con le diverse tempistiche relative all’entrata in vigore delle misure adottate dal D.L. 118/2021.
Il documenti sopra citati sono disponibili in calce alla notizia, oppure, all’interno dell’area Download cartella “Codice Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” del sito associativo.