Illustriamo di seguito le principali disposizioni in materia di lavoro e previdenza di interesse per le imprese del settore edile contenute nel D.L. n. 115/2022, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” (c.d. Decreto Aiuti Bis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022 ed in vigore dal 10 agosto 2022.
Articolo 12 – Misure fiscali per il welfare aziendale
Per il solo periodo d’imposta 2022, in deroga alla disposizione di cui all’art. 51 co. 3 del DPR n. 917/1986 (TUIR), non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 600 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Si ricorda che il citato comma 3 dell’art. 51 del TUIR dispone che non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Articolo 20 – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, previsto dalla legge di bilancio 2022 in misura pari a 0,8 punti percentuali, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Pertanto, per i suddetti periodi di paga la misura complessiva dell’esonero è pari a 2 punti percentuali.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Articolo 22 – Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum di 200 euro
L’indennità una tantum di 200 euro per dipendenti, di cui all’art. 31 del DL n. 50/2022, è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto in essere nel mese di luglio 2022 e che, fino alla data di entrata in vigore del predetto DL (18 maggio 2022), non hanno beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico lavoratore previsto dalla legge di bilancio 2022, in quanto interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dell’INPS.
La suddetta indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite del datore di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell’indennità di cui agli articoli 31 e 32 del citato DL n. 50/2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dell’INPS fino alla predetta data del 18 maggio 2022.