Informiamo che Il DL n. 13/2023 contiene alcune disposizioni d’interesse in materia di edilizia privata, in particolare l’art. 14, comma 8) del decreto è intervenuto sulla disciplina della conferenza di servizi “accelerata”, già introdotta dal DL 76/2020 (art. 13); sono state previste nuove misure di semplificazione, tra le quali la possibilità di indire la conferenza nella modalità semplificata e asincrona ovvero senza obbligo di presenza fisica delle amministrazioni e con termini ridotti.
Il Decreto PNRR rende obbligatoria, invece che discrezionale, tale modalità di convocazione della conferenza da parte delle amministrazioni.
Il decreto ha ridotto anche il termine degli enti pubblici per esprimere i loro pareri che da 60 giorni si riduce a 30 e a 45 per quelli posti alla tutela di interessi sensibili quali ambiente, paesaggio, beni culturali. L’operatività della norma è fissata al 30 giugno 2023.
L’articolo 46 del decreto-legge introduce semplificazioni procedurali per gli interventi da eseguirsi su immobili pubblici e con destinazione d’uso pubblico, soggetti a vincolo culturale (D.lgs. 42/2004 cd. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”) e finanziati con le risorse previste dal PNRR e del PNC.
Le opere di manutenzione ordinaria che non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, sono consentite non più previa autorizzazione della Soprintendenza, ma con la presentazione di segnalazione.
Secondo gli artt. 10 e 12 del D.lgs. 42/2004, tutti gli immobili pubblici (ad es. dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e di ogni altro ente pubblico) sono soggetti in via cautelativa a tutela (e quindi ad autorizzazione della Soprintendenza nel caso debbano essere effettuati lavori edili) al ricorrere delle seguenti condizioni: siano opera di autore non più vivente; la loro esecuzione risalga ad oltre settanta anni.
Tale presunzione di sussistenza d’interesse culturale, disposta dall’art. 12 del D.lgs. 42/2004, è revocabile a seguito di verifica da parte degli organi del Ministero della cultura (ossia la Commissione regionale per il patrimonio culturale competente a livello territoriale, previa istruttoria della Soprintendenza come previsto dal Dpcm 169/2019 di organizzazione del Ministero) da attivarsi su richiesta dell’amministrazione titolare dell’immobile o d’ufficio dallo stesso Ministero.
Il decreto-legge n. 13/2023 è intervenuto anche a semplificare il procedimento di verifica dell’interesse culturale degli immobili pubblici, riducendone la durata da 120 a 90 gg. e introducendo, in caso di inerzia della Soprintendenza, un potere sostitutivo in capo al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi 30 giorni.
L’art. 47, comma 1, lett. b) del decreto-legge 13/2023 interviene in materia di impianti fotovoltaici a terra in zone industriali, artigianali, commerciali, discariche e cave.
La norma, che integra il D.lgs. 199/2021 con l’art. 22-bis, prevede che l’installazione, effettuata con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici a terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati.
Se l’intervento è effettuato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (e quindi a qualsiasi tipo di vincolo di cui alla Parte Terza del D.lgs. 42/2004, sia quelli imposti per legge dall’art. 142, sia quelli imposti per decreto ai sensi dell’art. 136, sia quelli previsti dai piani paesaggistici come regolati dagli artt. 134, lett. c), il relativo progetto è previamente comunicato alla soprintendenza competente (e non ad autorizzazione paesaggistica) che, accertata la carenza dei requisiti di compatibilità, adotta, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, un provvedimento motivato di diniego alla installazione degli impianti.
L’art. 47, comma 6 del decreto-legge 13/2023 regola l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici e il pertinente rilascio di autorizzazione paesaggistica.
Tale articolo ha introdotto importanti semplificazioni finalizzate a ridurre il termine di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nei casi in cui la stessa è necessaria e prevede il silenzio assenso nel caso di inerzia della soprintendenza.
E’ poi integrata la norma di riferimento in tema di installazione di impianti solari sugli edifici e cioè l’art. 7-bis, comma 5 del D.lgs. 28/2011 come sostituito dal DL 17/2022.
Tali interventi, già liberalizzati come opere di manutenzione ordinaria, nei casi, invece, in cui l’installazione avvenga su immobili vincolati o ricompresi in aree vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 42/2004 richiede il preventivo rilascio di autorizzazione paesaggistica (salve le installazioni su immobili ubicati nelle aree vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) che sono comunque libere se i pannelli sono integrati nelle coperture e non sono visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, ad eccezione delle coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale). In questi casi il Decreto Legge 13/2023 prevede che:
– il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica debba avvenire entro 45 gg (anziché 60);
– decorso tale termine, senza che siano comunicati all’interessato i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace;
– durante l’istruttoria, il termine può essere sospeso una sola volta e per un massimo di 30 gg, qualora la Soprintendenza, entro 15 gg. dalla ricezione della domanda, rappresenti in modo puntuale e motivato la necessità di approfondimenti o di apportare modifiche al progetto.
L’articolo 37 del decreto-legge n. 13/2023 proroga al 30 giugno 2023 la vigenza della attuale disciplina sulla mediazione in condominio. Successivamente entreranno in vigore le modifiche apportate al D. Lgs. 28/2010 che prevedono che l’amministratore del condominio possa partecipare alla mediazione senza l’obbligo di acquisizione della preventiva delibera assembleare.
In allegato lo stralcio del decreto-legge n. 13/2023.
L’avv. Michele Parodi, responsabile del servizio edilizia e urbanistica dell’associazione, è a disposizione per chiarimenti e informazioni.