Piano Territoriale Regione – Proposta di deliberazione al consiglio – Testo approvato dalla quarta commissione regionale 13 gennaio 2022

Lo scorso 13 gennaio la quarta commissione consiliare ha completato l’esame istruttorio del piano territoriale regionale e ha approvato con emendamenti, col voto favorevole dei gruppi consiliari “Cambiamo con Toti Presidente” “Lega Liguria – Salvini”, “Fratelli d’Italia”, “Forza Italia” e col voto contrario dei gruppi “Partito Democratico – Articolo Uno”, “Lista Ferruccio Sansa Presidente”, “MoVimento 5 Stelle”, “Linea Condivisa”, la proposta al consiglio regionale di deliberazione sul tema.

Sono state introdotte modifiche agli articoli 2, 3, 7, 8, 8 bis, 9, 10, 12, talune di carattere meramente formale, altre di carattere contenutistico.

Nell’articolo 3, comma 2, riguardo all’obiettivo strategico “ripensare le città” è stato inserito il criterio “proteggere il territorio e i suoi abitanti, riducendo il rischio idrogeologico e migliorando la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici con una particolare attenzione ai corsi d’acqua, ai versanti e ai boschi.”

All’articolo 7 sono state precisate la definizione di “entroterra”, di “città, conurbazione costieri e valli urbane”, di “costa”.

L’entroterra rileva come ambito “caratterizzato da un sistema insediativo ove è presente sia una connotazione urbana, a prevalente carattere storico, che una connotazione rurale e naturale, e dove sono evidenti fenomeni di riduzione della popolazione residente e delle dotazioni pubbliche e infrastrutturali anche a fronte di consolidate vocazioni turistiche”.

Per “città, conurbazione costiera e valle urbana” si assume il criterio identificativo posto dall’art. 11, comma 3, lettera e bis), della L.R. n. 36/1997 ovvero quello che connota in tali termini i comuni nei quali siano presenti o pianificate dotazioni e servizi territoriali di livello sovracomunale.

Ad alcuni comuni liguri, poi, in ragione della “collocazione intermedia tra gli ambiti del piano” è stata riconosciuta la possibilità di redigere il piano dei servizi e delle infrastrutture in alternativa alla redazione del PUC previa intesa con almeno un comune contiguo qualificato come città, conurbazione costiera, valle urbana.

Nell’ambito della città metropolitana di Genova è stato individuato il comune di Casarza Ligure.

Particolarmente interessante la modifica introdotta all’articolo 8, in punto di principi di sostenibilità del piano.

Con la nuova disposizione avente efficacia di indirizzo, quindi non vincolante per le amministrazioni che possono discostarsene motivando la determinazione, sono stati inseriti nell’articolato “evitare previsioni urbanistiche che comportino la trasformazione degli assetti dei versanti che, ferma restando la disciplina del Piano di bacino, non siano preordinate all’utilizzo produttivo del territorio ed alle relative infrastrutture e servizi, alla riqualificazione del territorio boschivo, alla messa in sicurezza ed alla regimazione idraulica”, “adibire almeno il 25 per cento dei terreni agricoli all’agricoltura biologica e migliorare in modo significativo la diffusione delle pratiche agro ecologiche secondo quanto stabilito dalla Nuova Strategia europea per la biodiversità per il 2030.”

E’ stato introdotto anche l’articolo 8-bis per il coordinamento di area vasta in forza del quale “ per la redazione della disciplina urbanistica dei successivi artt. 10, c.1 e 11 la Città Metropolitana di Genova e le Province nonché gli Enti Parco, per i territori di propria competenza, possono svolgere funzioni di coordinamento e di supporto tecnico-operativo con riferimento a contesti territoriali omogenei previa intesa con i Comuni interessati al fine di uniformare le regole per la realizzazione degli interventi di cui ai ridetti artt. 10, lett. a), b) e c) e 11. Per la redazione dei Piani Urbanistici dei Comuni appartenenti all’ambito “Entroterra” di cui al precedente art. 7, lett. A), la Città Metropolitana e le Province nonché gli Enti Parco, per i territori di propria competenza, possono collaborare, previa intesa con i Comuni interessati, per fornire elementi conoscitivi e supporto tecnico-operativo, anche tenuto conto dell’individuazione dei bacini di utenza di cui all’art. 20, c.2 della L.R. n. 36/1997 e s.m.e i.. Per la redazione del Piano dei Servizi e delle Infrastrutture (PSI) delle città, conurbazioni costiere e valli urbane, di cui ai successivi artt. 12 e 13, la Città Metropolitana di Genova e le Province, tenuto conto dell’individuazione dei bacini di utenza di cui all’art. 20, c.2 della L.R. n. 36/1997 e s.m.e i., possono collaborare, previa intesa con i Comuni interessati, per fornire elementi conoscitivi e supporto tecnico-operativo. Per la redazione del Piano dei Servizi e delle Infrastrutture (PSI) dei poli attrattori dell’entroterra di cui al successivo art. 12, la Città Metropolitana di Genova e le Province nonché gli Enti Parco, per i territori di propria competenza, tenuto conto dell’individuazione dei bacini di utenza di cui all’art. 20, c.2 della L.R. n. 36/1997 e s.m.e i., possono collaborare, previa intesa con i Comuni interessati, per fornire elementi conoscitivi e supporto tecnico-operativo. Per i Comuni di cui al precedente art.7 ultimi due commi, la Città Metropolitana e le Province nonché gli Enti Parco, per i territori di propria competenza, possono collaborare, previa intesa con i Comuni interessati, per fornire elementi conoscitivi e supporto tecnico-operativo per l’introduzione nel Piano Urbanistico delle indicazioni strategiche e della disciplina degli interventi relativi all’entroterra, per il territorio avente queste caratteristiche.”

Nell’art. 9 tra le indicazioni strategiche per l’entroterra, con efficacia di indirizzo, è stato precisato che “per la costruzione di nuovi edifici: non deve essere interessato il territorio dislocato lungo i crinali, quando si tratta di aree libere da edificazione”.

All’articolo 12 in tema di poli attrattori dell’entroterra è stata introdotto un ulteriore comma: “in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 11, c. 3 bis della L.R. n. 36/1997 e s.m. e i., i Comuni possono individuare ulteriori poli attrattori con le modalità indicate nello stesso articolo; ai fini della prevista intesa la Città Metropolitana di Genova e le Province nonché gli Enti Parco, per i territori di propria competenza, possono collaborare per fornire elementi conoscitivi e supporto tecnico-operativo, tenuto conto dell’individuazione dei bacini di utenza di cui all’art. 20, c.2 della L.R. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni.”

Il materiale è disponibile nell’area download “Piano Territoriale Regionale” del sito associativo; le Imprese non ancora registrate potranno procedere alla preventiva iscrizione attraverso la modalità promozionale sulla pagina Associati! del sito ANCE Genova.

0 risposte su “Piano Territoriale Regione – Proposta di deliberazione al consiglio – Testo approvato dalla quarta commissione regionale 13 gennaio 2022”