A seguito della recente conversione in legge del Decreto Legge 21/2022, cosiddetto “Decreto Ucraina”, è efficace, in forza dell’articolo 10-septies, una proroga straordinaria di un anno dei termini dei permessi di costruire, delle Segnalazioni certificate di inizio attività (Scia) e di quelli previsti dalle convenzioni urbanistiche e dai relativi piani attuativi.
Sono dunque prorogati, dal 22 maggio scorso, di un anno i termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022.
La norma si applica:
- ai permessi di costruire rilasciati (o formatisi mediante silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 del Dpr 380/2001) prima della sua entrata in vigore (e quindi prima del 21 maggio 2022);
- ai permessi rilasciati (o formati per silenzio assenso) dopo tale data e fino al 31 dicembre 2022.
La proroga non è automatica ma per poterne usufruire occorre:
- una comunicazione al Comune nella quale l’interessato espliciti la volontà di volersene avvalere. La comunicazione deve evidentemente contenere l’indicazione degli estremi dei titoli edilizio e del termine che si vuole prorogare (inizio o ultimazione lavori);
- la ricorrenza di alcune condizioni e cioè che i termini di inizio o fine lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione al Comune e che il titolo abilitativo non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del D.lgs. 42/2004 (es. piani paesaggistici, decreti di vincolo).
La proroga trova applicazione, alle stesse condizioni, anche alle SCIA presentate entro il 31 dicembre 2022 (il cui termine di efficacia triennale viene così portato a quattro anni), alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate entro la stessa data (aventi efficacia quinquennale ai sensi dell’art. 146 D.lgs. 42/2004).
La disposizione prevede la proroga anche per le dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. In questi casi, le relative comunicazioni dovranno essere presentate agli specifici enti competenti.
La norma specifica che la proroga si applica anche a permessi di costruire e Scia che hanno già beneficiato delle proroghe in base a:
- art. 15 comma 2, Dpr 380/2001 e cioè di una proroga ordinaria nei casi e nei modi indicati dal Testo Unico Edilizia;
- art. 10, comma 4 del Decreto Legge 76/2020 (proroga legata alla pandemia di un anno per l’inizio lavori e di tre anni la fine lavori);
- art. 103, comma 2, Decreto Legge 18/2020 (proroga di 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza (31/3/2022) per atti della p.a. in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022).
E’, quindi, possibile estendere ulteriormente l’efficacia di titoli abilitativi e SCIA già prorogati in precedenza (in via ordinaria o straordinaria) e sarà possibile presentare al Comune la comunicazione di avvalersi dell’art. 10-septies del DL 21/2022 per titoli abilitativi o SCIA ancora efficaci in quel momento, grazie a precedenti proroghe che ne hanno esteso l’efficacia originaria.
Sono prorogati di un anno anche il termine di validità delle convenzioni di lottizzazione ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale (generalmente pari a 10 anni) formatisi fino al 31 dicembre 2022.
In questi casi si ritiene applicabile la giurisprudenza amministrativa riferita alle precedenti proroghe, in base alla quale, al fine di poter usufruire della proroga, è necessario che la convenzione sia efficace alla data di entrata in vigore della norma (TAR Lombardia, sez. Brescia, sez. I, 12/01/2022, n. 24; TAR Lombardia, sez. Brescia, sez. I, 02/02/2021, n. 112; TAR Emilia Romagna, sez. Parma, 25/10/2018, n. 257);
Beneficiano della proroga anche i termini di inizio e fine lavori previsti nell’ambito delle convenzioni urbanistiche o accordi similari.
Secondo gli orientamenti della giurisprudenza sulle norme precedenti, la proroga riguarda tutti i termini previsti nell’ambito della convenzione urbanistica, senza la necessità di distinguere, all’interno di pattuizioni spesso molto complesse e articolate nell’individuazione degli obblighi delle parti, fra termini scaduti e non ancora scaduti al momento di entrata in vigore della norma (TAR Emilia Romagna, sez. Parma, 25/10/2018, n. 257; TAR Lazio. Roma, sez. II, 04/12/2017, n. 11973; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 02/02/2017, n. 145).
La proroga si applica anche ai termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico.
Il differimento è automatico, non essendo prevista dalla norma la comunicazione al Comune.
Peraltro a differenza delle precedenti proroghe che hanno interessato le convenzioni urbanistiche (previste dall’art. 30, comma 3-bis DL 69/2013 e dell’art. 10, comma 4-bis DL 76/2020), è richiesto che “non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del codice di cui al D.lgs. 42/2004”.
La norma si applica anche ai diversi termini delle convenzioni urbanistiche (ovvero agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale) e ai relativi piani attuativi che hanno già usufruito della proroga straordinaria triennale prevista dall’art. 30, comma 3-bis del DL 69/2013 e di quella dell’art. 10, comma 4-bis del DL 76/2020.
Il testo dell’articolo 10 septies del decreto legge 21/2022 è consultabile al seguente link: “Documenti per gli associati” del sito associativo; le imprese non ancora registrate potranno procedere alla preventiva iscrizione attraverso una delle modalità proposte sulla pagina Associati! del sito ANCE Genova.