Informiamo che, con una recente lettera circolare, la CNCE (Commissione Nazionale Casse Edili) ha segnalato la emissione della ordinanza n. 21362/2026, emessa dalla Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, che ha accolto il ricorso proposto dall’INPS avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano.
La Corte d’Appello di Milano, accogliendo le ragioni di uno studio di consulenza, aveva ritenuto che, in assenza di omissioni contributive, il mero ritardo nell’invio delle comunicazioni previdenziali (c.d. modelli UNIEMENS) non fosse ostativo al rilascio del DURC e al riconoscimento dei benefici contributivi spettanti all’impresa.
Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha, invece, confermato l’orientamento già espresso in precedenza in materia (Cass. nn. 8078/2026, 2678/2026 e 16198/2026).
In particolare, la Cassazione ha ribadito che: ” il mancato inoltro, nella specie dei moduli UNIEMENS, lungi dall’essere semplicemente una irregolarità formale, è una irregolarità sostanziale proprio perché impedisce, con celerità ed efficacia, il controllo da parte dell’ente preposto della regolarità contributiva “.
Secondo tale ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la mancata trasmissione della documentazione prescritta – che, per il sistema delle Casse Edili coincide con la denuncia mensile dei lavoratori occupati – anche entro i termini assegnati con l’invito alla regolarizzazione, impedisce l’effettiva verifica della cosiddetta “virtuosità del contribuente” e può determinare quindi la decadenza dai benefici contributivi goduti.
Tale concetto comprende non soltanto la regolarità dei versamenti, ma anche il rispetto dell’intera normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.
Il godimento dei benefici contributivi è, infatti, subordinato non solo al possesso del DURC, ma anche “all’assenza di violazioni delle disposizioni a presidio delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come individuate nella legislazione secondaria, cui la fonte primaria fa rinvio”.
Il Servizio Lavoro, Sindacale e Previdenza dell’Associazione (Avv. Luigi Masini) è disponibile per ulteriori approfondimenti.
La lettera circolare della CNCE con la allegata sentenza della Corte di Cassazione sono disponibili per le imprese associate anche sul sito dell’Associazione, nell’area download, alla voce “BENEFICI CONTRIBUTIVI”.
Le Imprese non ancora registrate potranno procedere alla preventiva iscrizione attraverso la modalità promozionale proposta sulla pagina Associati! del sito ANCE Genova


