Omaggi – Disciplina fiscale ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA. Obblighi di tracciabilità dal 2025

Con l’approssimarsi delle festività, si ritiene utile richiamare l’attenzione sulla disciplina fiscale applicabile alla concessione di omaggi a clienti, dipendenti e collaboratori. La presente circolare riepiloga i principali aspetti relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA, con particolare attenzione alle novità in vigore dal 2025, tra cui l’introduzione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti ai fini della deducibilità.

1. Imposte sui redditi – Regole generali per la deducibilità
A decorrere dal 2025, le spese sostenute per l’acquisto di omaggi ai clienti sono deducibili solo se effettuate mediante strumenti di pagamento tracciabili: bonifici bancari o postali, carte di pagamento, assegni, app (es. Satispay, Paypal). La regola vale anche per le spese di rappresentanza.

Gli omaggi ai clienti sono:

  • Interamente deducibili, se di valore unitario non superiore a 50,00 euro.
  • Parzialmente deducibili, se di valore unitario superiore a 50,00 euro o se si tratta di prestazioni di servizi o voucher. In tal caso si qualificano come spese di rappresentanza e sono deducibili entro limiti percentuali sui ricavi, ossia:
    • 1,5% fino a 10 milioni di euro;
    • 0,6% da 10 a 50 milioni;
    • 0,4% oltre 50 milioni.

Per determinare il valore unitario del bene, si fa riferimento al valore di mercato del bene nel suo complesso (es. cesto natalizio) e non ai singoli componenti.

2. Omaggi ai dipendenti e collaboratori
Le spese per omaggi a favore dei dipendenti sono deducibili come spese per prestazioni di lavoro. Tuttavia:

  • Se l’omaggio assume natura retributiva, entra nel reddito del dipendente.
  • In base alla L. 207/2024, i fringe benefit (inclusi gli omaggi) non concorrono a formare reddito fino a 1.000 euro, oppure 2.000 euro se il dipendente ha figli fiscalmente a carico.

La soglia include anche rimborsi o somme erogate per utenze domestiche, affitti o interessi su mutui per l’abitazione principale.

3. IRAP
Ai fini IRAP:

  • Le società di capitali possono dedurre le spese per omaggi ai clienti nei limiti delle rilevazioni di conto economico, sempreché i pagamenti siano tracciabili.
  • Per le società di persone, le spese sono generalmente indeducibili, salvo che siano sostenute per dipendenti a tempo indeterminato o per addetti alla R&S.

Omaggi ai dipendenti possono essere dedotti solo se funzionali all’attività e privi di contenuto retributivo (es. dispositivi di protezione).

4. IVA
Le cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività propria dell’impresa sono operazioni imponibili IVA, assimilate a normali vendite. L’IVA è detraibile all’acquisto e va calcolata sul prezzo di acquisto o di costo del bene.

L’omaggio deve essere documentato con autofattura elettronica (tipo documento TD27), oppure mediante apposito registro degli omaggi (solo per le operazioni non soggette a trasmissione telematica dei corrispettivi).

Per i beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa, la cessione gratuita è esclusa da IVA. Tuttavia, l’IVA sull’acquisto è detraibile solo se il costo unitario non supera 50,00 euro. In caso contrario, l’imposta è indetraibile.

Per quanto riguarda gli omaggi a dipendenti e collaboratori, se i beni non rientrano nell’attività dell’impresa, la relativa IVA è sempre indetraibile e la cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta.

5. Buoni acquisto (voucher)
I buoni possono essere:

  • Monouso: soggetti ad IVA all’atto dell’emissione.
  • Multiuso: l’IVA è applicabile solo al momento del riscatto.

Ai fini delle imposte dirette, i voucher omaggio ai clienti seguono la disciplina delle spese di rappresentanza. Se destinati ai dipendenti, costituiscono fringe benefit e sono deducibili per l’impresa, entro i limiti previsti.

6. Decorrenza delle nuove regole di tracciabilità
Per le imprese, le nuove regole sulla tracciabilità si applicano dal 1° gennaio 2025.

Invitiamo le Imprese non ancora iscritte all’Associazione a procedere con la preventiva registrazione sulla pagina Iscriviti! del sito ANCE Genova.

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