Obbligo di copertura assicurativa contro i rischi catastrofali (DL 39/2025 convertito in legge)

In data 21 maggio 2025, è stato convertito in legge – con modificazioni – il Decreto-Legge n. 39/2025, recante misure urgenti in materia di assicurazione obbligatoria contro i rischi catastrofali. Il provvedimento, che modifica l’articolato introdotto dalla legge di bilancio 2024 (art. 1, commi 101-111, L. 213/2023), disciplina in modo dettagliato le tempistiche, i soggetti obbligati e le caratteristiche delle polizze assicurative.

La norma proroga i termini entro i quali le imprese sono tenute a stipulare la polizza catastrofale, secondo la seguente articolazione:

  • Le grandi imprese dovevano essere assicurate entro il 31 marzo 2025. Tuttavia, l’inadempimento non è sanzionato se sanato entro 90 giorni da tale data.
  • Le medie imprese sono obbligate alla stipula entro il 1° ottobre 2025.
  • Le piccole e micro imprese devono ottemperare all’obbligo entro il 31 dicembre 2025.

È confermato l’obbligo in capo all’imprenditore di assicurare i beni strumentali indicati all’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) del codice civile, ovvero: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. L’obbligo si estende a tutti i beni impiegati, a qualunque titolo, per l’attività d’impresa, anche se condotti in locazione.

In caso di beni in locazione, qualora sia il conduttore ad assicurare il bene, l’indennizzo spettante in caso di danno dovrà essere riconosciuto al proprietario, il quale sarà tenuto ad utilizzarlo per il ripristino del bene o della sua funzionalità. Se il proprietario non provvede al ripristino, l’imprenditore assicurato ha diritto a ricevere un importo equivalente al lucro cessante derivante dall’interruzione dell’attività, fino ad un massimo del 40% dell’indennizzo originariamente spettante.

Il decreto esclude la possibilità di assicurare immobili privi di valido titolo edilizio, salvo che:

  • siano stati costruiti o ampliati legittimamente, ovvero in epoca in cui il titolo edilizio non era necessario;
  • siano stati oggetto di sanatoria o abbiano un procedimento di condono o sanatoria in corso.

Gli immobili non assicurabili non danno diritto ad alcun indennizzo, contributo o agevolazione pubblica, anche in occasione di eventi calamitosi.

Con riferimento alle franchigie, il contratto assicurativo dovrà prevedere un limite massimo del 15% del danno, salvo per le grandi imprese (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. o), DM 18/2025) e per le società collegate o controllate che soddisfano i requisiti dimensionali previsti alla data di chiusura del bilancio, per le quali tale limite non si applica.

È previsto che il Garante per la sorveglianza dei prezzi, congiuntamente all’IVASS, svolga attività di verifica e controllo al fine di prevenire operazioni speculative sui premi assicurativi.

La classificazione dimensionale delle imprese (micro, piccole e medie) farà ora riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e non più alla Direttiva UE 2023/2775.

Si riserva di fornire ulteriori aggiornamenti e chiarimenti qualora dovessero intervenire novità normative o interpretative in materia.

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