Obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di società

Dal 1° gennaio 2025, è divenuto obbligatorio, in forza dell’art. 1, comma 860, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale (PEC) degli amministratori delle società costituite in forma societaria.

La norma citata ha modificato l’art. 5, comma 1, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, estendendo anche agli amministratori delle società l’obbligo già vigente per le imprese individuali e per le stesse società in qualità di soggetti giuridici.

Sono soggette all’obbligo tutte le società, siano esse di persone o di capitali, a eccezione delle società semplici (salvo che esercitino attività agricola), delle società di mutuo soccorso, dei consorzi (anche con attività esterna) e delle società consortili. Sono ricomprese, invece, le reti d’impresa con soggettività giuridica, iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese.

Il domicilio digitale (PEC) da comunicare deve riferirsi a ciascun amministratore in quanto persona fisica o giuridica formalmente investita del potere di gestione degli affari sociali: potrà quindi essere comunicata la PEC già in possesso degli amministratori (salvo incompatibilità rilevata dagli ordini professionale nel caso in cui l’amministratore fosse iscritto ad un albo professionale).

L’obbligo si applica altresì ai liquidatori, in quanto soggetti incaricati dell’amministrazione della società in fase di liquidazione.

In presenza di organi collegiali, dovrà essere comunicato un domicilio digitale per ciascun componente.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota n. 43836 del 12 marzo 2025, ha chiarito che non è consentito indicare, per l’amministratore, lo stesso indirizzo PEC della società, in quanto ciò contrasta con la direttiva ministeriale del 22 maggio 2015, che impone la titolarità esclusiva del domicilio digitale dell’impresa. Di conseguenza, le imprese che abbiano effettuato tale scelta devono provvedere alla regolarizzazione entro e non oltre il 30 giugno 2025.

Per le società costituite anteriormente al 1° gennaio 2025, il termine ultimo per la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori è fissato al 30 giugno 2025.

Per le società costituite successivamente, la comunicazione dovrà avvenire contestualmente alla domanda di iscrizione o all’atto di nomina o rinnovo degli amministratori.

La comunicazione della PEC degli amministratori, se effettuata autonomamente, è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria, secondo interpretazione estensiva della norma.

Qualora la comunicazione sia effettuata congiuntamente al deposito di altri atti societari, essa sarà soggetta alla disciplina ordinaria in materia di diritti camerali.

L’omissione della comunicazione comporta l’impossibilità per l’ufficio del Registro Imprese di completare l’istruttoria, con conseguente sospensione della domanda e assegnazione di un termine (non superiore a trenta giorni) per l’integrazione. In caso di mancato adempimento, la domanda sarà rigettata. Inoltre, potrà applicarsi la sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., consistente nel pagamento di una sanzione amministrativa da euro 103 a euro 1.032, ridotta a un terzo in caso di regolarizzazione entro trenta giorni.

Invitiamo le Imprese non ancora iscritte all’Associazione a procedere con la preventiva adesione attraverso la modalità promozionale proposta sulla pagina Iscriviti! del sito ANCE Genova.

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