Obbligo assicurativo per rischi catastrofali

L’articolo 1, commi 101-111 (Misure in materia di rischi catastrofali) della legge di Bilancio 2024 (L. n. 213 del 30 dicembre 2023) ha introdotto, a carico di tutte le imprese tenute all’iscrizione nel registro camerale, un obbligo assicurativo per i rischi catastrofali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Sono state espressamente escluse dall’obbligo leimpreseagricole, di cui all’art. 2135 del codice civile, alle quali continua ad applicarsi la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccitàstabilita dall’articolo 1, commi 515 e seguenti della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).

Dunque, per effetto della disposizione normativa, entro il 31 dicembre 2024 le imprese tenute dovranno definire contratti di assicurazione per garantire il rischio di danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali o commerciali, conseguenza di eventi catastrofali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

L’obbligo non si applica alle imprese i cui beni immobili risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione e alle imprese agricole, per le quali è già previsto un Fondo a copertura dei danni catastrofali.

In caso di mancata stipula della copertura assicurativa, la carenza sarà valutata ai fini dell’assegnazione alle imprese di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubblicheanche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

La disposizione prevede l’obbligo a contrarre per le compagnie di assicurazione e stabilisce che il rifiuto o l’elusione da parte delle stesse compagnie di tale obbligo, incluso il rinnovo della polizza, è punito dall’IVASS con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 100 mila e 500 mila euro.

Un successivo decreto interministeriale potrà stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione. 

Il decreto potrà contenere anche le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi.

 L’ANCE ha espresso riserve sulla misura introdotta perché la formulazione normativa ha contenuti di dubbia interpretazione e non consente di avere conferme sulla proporzionalità dei premi che saranno applicati rispetto al rischio.

A giudizio dell’ANCE non è definita neppure la previsione di carattere sanzionatorio in base alla quale le imprese inadempienti non potranno beneficiare di contributi e agevolazioni pubbliche.

La redazione del decreto interministeriale sarà l’occasione per definire gli aspetti controversi della disciplina.

E’ possibile scaricare lo stralcio della disposizione normativa al seguente link: “Leggi e Normative”.

L’accesso al documento è gratuito e riservato ai Soci; le imprese non ancora registrate potranno procedere alla preventiva iscrizione attraverso una delle modalità proposte sulla pagina Iscriviti! del sito ANCE Genova

L’avv. Michele Parodi, responsabile del servizio edilizia e urbanistica dell’associazione, è a disposizione per chiarimenti e informazioni.

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