Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione in materia, rendiamo noto che il Comune di Genova, con Ordinanza n.ro 2023-59 del 23/02/2023, ha modificato il precedente provvedimento n.ro 2022-394 disponendo nuove regole per la limitazione della circolazione dei mezzi a partire dal prossimo primo marzo 2023.
Il provvedimento, in particolare, accogliendo parte delle proposte avanzate anche da ANCE Genova, ha modificato l’ambito dei nuovi divieti e delle nuove limitazioni che inizialmente prevedeva.
Più in particolare le nuove disposizioni prevedono:
con effetto immediato e su tutto il territorio comunale:
- lo spegnimento dei motori degli autobus durante la fase di stazionamento ai capolinea;
- lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico e scarico.
A decorrere dal 01/03/23:
- il divieto di circolazione, nella porzione di territorio comunale denominata “AREA 1” (identificata nell’allegato grafico dell’ordinanza), nella fascia oraria dalle 7.00 alle 19.00 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì per le seguenti tipologie di veicoli:
- Autoveicoli privati alimentati a benzina M1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 1
- Autoveicoli privati alimentati a gasolio M1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 3
- Ciclomotori e motocicli di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 0
- Ciclomotori e motocicli a motore termico a due tempi di categoria inferiore o uguale a Euro 1
- Veicoli commerciali alimentati a benzina N1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 1
- Veicoli commerciali alimentati a gasolio N1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 2
- il divieto di circolazione, nell’“AREA 2” (corrispondente a tutto il territorio comunale), nella fascia oraria dalle 7.00 alle 19.00 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì per le seguenti tipologie di veicoli:
- Autoveicoli privati alimentati a benzina M1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 1
- Autoveicoli privati alimentati a gasolio M1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 2
- Ciclomotori e motocicli di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 0
- Ciclomotori e motocicli a motore termico a due tempi di categoria inferiore o uguale a Euro 1
A decorrere dal 01/07/23
per l’AREA1, i divieti già in vigore dal 01/03/23, saranno integrati con l’ulteriore limitazione riguardanteil divieto di circolazione anche dei veicoli commerciali ad alimentazione a gasolio N1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 3.
L’ordinanza prevede inoltre specifiche esclusioni per alcune categorie, tra cui, di principale interesse per il settore: i veicoli il cui proprietario possa dimostrare di aver finalizzato il contratto di acquisto di un veicolo non soggetto a restrizioni e di essere in attesa della consegna, i veicoli intestati ad enti pubblici, società ed aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali oltre che i veicoli elettrici (o ad emissioni nulle), i veicoli a metano o GPL.
Ricordiamo che, ai sensi del D.Lgs. 285/1992 “Nuovo codice della strada”, sono da intendersi:
- Veicoli M1: i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. (Art. 47 del D.Lgs. 285/1992)
- Veicoli N1: i veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 Ton. (Art. 47 del D.Lgs. 285/1992)
- Ciclomotori: i veicoli a motore a due o tre ruote aventi cilindrata non superiore a 50 cc -se termici- o aventi potenza non superiore a 4.000 Watt -se elettrici-. (Art. 52 del D.Lgs. 285/1992)
- Motocicli: a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente. (Art. 53, comma C del D.Lgs. 285/1992)
In merito alla classe ambientale dei veicoli (categoria Euro), invece, per verificare con certezza la classe appartenenza, suggeriamo di utilizzare il servizio online predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti raggiungibile al seguente link: Verifica Classe Ambientale veicolo.
Gli uffici ANCE Genova sono a disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni.