Segnaliamo che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 /2026, è stato pubblicato il DL n. 62/2026, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”, in vigore dal 1° maggio 2026.
Per quanto di interesse per il settore, segnaliamo che tale decreto contiene il Capo I, che disciplina una serie di incentivi all’occupazione, e il Capo II, che introduce disposizioni in materia di c.d. “salario giusto”.
Con particolare riferimento al Capo II, si evidenzia che l’art. 7 prevede che la contrattazione collettiva costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36 della Costituzione, lo strumento per la determinazione del salario giusto, assicurando ai lavoratori un trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
A tal fine, il decreto fa riferimento al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.
Segnaliamo inoltre che:
i) con l’aggiunta della lettera q-bis) nell’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 152/1997, viene previsto che tra le informazioni sul rapporto di lavoro che il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore vi è anche quella riguardante il codice alfanumerico unico assegnato al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai sensi dell’articolo 16-quater del DL n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020.
ii) con l’integrazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 4/1953, viene previsto che nel prospetto di paga, che i datori di lavoro devono consegnare all’atto della corresponsione della retribuzione, debba essere inserito anche il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, identificato mediante il codice alfanumerico unico di cui al citato articolo 16-quater del DL n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020.
iii) fermo restando quanto previsto dal predetto articolo 16-quater del DL n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, il codice alfanumerico unico relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, indicato nelle comunicazioni obbligatorie e nei flussi informativi previdenziali, è utilizzato dal Ministero del lavoro, dall’INL, dall’INPS, dal CNEL e dagli altri enti competenti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, anche mediante interoperabilità delle banche dati disponibili, ai fini del monitoraggio dell’effettiva applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dell’individuazione di eventuali scostamenti dei trattamenti economici e normativi applicati, anche ai fini di cui all’articolo 8 sulla giusta retribuzione, sopra indicata
Le risultanze del monitoraggio sono utilizzate per la programmazione dell’attività di vigilanza, per l’analisi dei fenomeni di dumping contrattuale e retributivo e, nei casi previsti dalla legge, per la verifica dei presupposti per l’accesso a benefici normativi, contributivi o economici comunque denominati.
Per una illustrazione più dettagliata del decreto in oggetto, si rinvia alla Nota allegata, che è a disposizione delle imprese associate al link “decreto legge n. 62/2026 ” del sito associativo.
Le Imprese non ancora registrate potranno procedere alla preventiva iscrizione attraverso la modalità promozionale proposta sulla pagina Associati! del sito ANCE Genova.
Il Responsabile del Servizio Lavoro, Previdenza, Sicurezza del lavoro e Sindacale dell’Associazione (Avv. Luigi Masini) è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.


