Nota INL n. 288/2025 su riconoscimento crediti aggiuntivi per la patente a crediti

Facciamo riferimento e seguito alle nostre numerose comunicazioni precedenti in argomento, per segnalare ulteriormente che nel portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è stata pubblicata la nota n. 288 del 15 luglio 2025 (che si trasmette in allegato), recante indicazioni sulle modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi per le causali di seguito elencate:

  • anzianità iscrizione CCIAA;
  • possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;
  • asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”;
  • possesso della certificazione SOA di classifica I;
  • possesso della certificazione SOA di classifica II;
  • consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo.

Nel rinviare alle specifiche indicazioni riportate nella nota per ciascuna delle suddette fattispecie, si segnala che, con specifico riferimento a quelle relative al possesso della certificazione SOA di classifica I o II, l’ispettorato evidenzia che “l’attestazione SOA prevede 10 classifiche e 52 categorie, conseguentemente, le imprese hanno la possibilità di avere vari attestati SOA. Il D.M. n. 132/2024 fa riferimento esclusivamente alla classifica, pertanto, il rappresentante legale o un suo delegato dovrà allegare un’attestazione SOA di classifica I o II indipendentemente dalla categoria, inserendo la data di inizio e fine validità (triennale). Un mese prima dalla scadenza dell’attestazione SOA sarà possibile per il rappresentante legale, o un suo delegato, aggiornare la dichiarazione sul possesso della certificazione inserendo il nuovo attestato e le nuove date di inizio e fine validità dello stesso.”

Nel prosieguo della nota, l’INL fornisce altres’ istruzioni, alle quali si rinvia, in merito a:

  • modalità e tempistica per l’eventuale rettifica dei requisiti ulteriori erroneamente inseriti per l’attribuzione dei crediti aggiuntivi;
  • sottrazione dei crediti aggiuntivi, qualora, durante l’attività ispettiva, emerga che l’impresa non possegga uno o più requisiti aggiuntivi dichiarati;
  • modalità per la richiesta della patente da parte dei soggetti non italiani privi di identità digitale (ossia comunitari privi di eIDAS ed extracomunitari) e dei professionisti che operano nei cantieri non tenuti all’iscrizione alla CCIIA (es. archeologi). L’Ispettorato segnala, peraltro, che, per le patenti rilasciate prima del 10 luglio 2025 a soggetti non presenti nell’archivio delle Camere di Commercio, sono in corso operazioni di verifica di congruità dei dati inseriti.

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