Nota della CNCE sul rispetto degli obblighi di denuncia e versamento alle Casse Edili

Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in materia di verifica congruità della manodopera occupata nei cantieri edili per segnalare che, con la comunicazione n. 792 del 22 settembre 2021, la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) in vista del prossimo avvio (dal 1 novembre 2021) della verifica della congruità e alla luce del ruolo centrale assunto dalle Casse, ha sottolineato l’importanza di ricordare a tutte le Casse Edili la necessità di garantire il rispetto delle regole stabilite nel tempo dalle parti sociali, anche al fine di garantire l’omogeneità dei comportamenti a livello nazionale, in modo tale da assicurare la regolarità e la leale concorrenza sul mercato.

Il riepilogo di tali regole, di seguito sintetizzate, fornisce quindi utili linee-guida anche alle imprese.

La CNCE ricorda, pertanto, a titolo esemplificativo, alcuni principi cardine del sistema.

In primo luogo, il principio del rispetto delle ore denunciate, in base al quale: 

  1. condizione per la regolarità dell’impresa è che la stessa dichiari nella denuncia un numero di ore – lavorate e non – non inferiore a quello contrattuale;
  2. la somma delle ore lavorate e di quelle non lavorate, comunque computabili, non deve essere inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese;
  3. il numero delle ore di lavoro deve essere commisurato a quelle dell’orario ordinario di lavoro a norma di legge e di contratto.

 In proposito, ferme restando le cause di giustificazione di cui all’art. 29 del D.L. n. 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/1995, la CNCE ricorda quanto segue:

  • l’esimente per “permessi non retribuiti” è riconosciuta fino a un massimo di 40 ore annue per anno civile;
  • l’esimente per “permessi retribuiti” è riconosciuta fino a un massimo di 88 ore annue, da utilizzare non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione;
  • l’esimente per “ferie” è riconosciuta fino a un massimo di 160 ore per anno solare.

Nel caso di superamento dei suddetti limiti massimi, la Cassa Edile deve chiedere chiarimenti all’impresa, come nel caso in cui le ore non lavorate siano imputate, a titolo esemplificativo, ad “assenza ingiustificata”. Qualora l’impresa non fornisca spiegazioni esaurienti sul mancato rispetto dell’orario contrattuale, la Cassa deve richiedere il pagamento di accantonamenti e contributi relativi alle ore non giustificate, mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese. L’impresa che non proceda a tale pagamento è irregolare e la Cassa procederà a segnalare l’irregolarità in BNI.

Le Casse devono dotarsi di sistemi di controllo e di filtraggio delle ore che garantiscano il rispetto delle regole di cui sopra.

La CNCE ricorda, inoltre, che la sospensione di attività deve essere comunicata tempestivamente dall’azienda alla Cassa Edile, con la denuncia relativa al mese di inizio della sospensione. In assenza di questo adempimento, la Cassa invita l’impresa a motivare e, in difetto, secondo modalità e tempistiche previste stabiliti dalla delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015, procede alla segnalazione di irregolarità.

Le Casse Edili vengono poi invitate a porre la massima attenzione alle imprese che non hanno cantieri attivi e ai consorzi o società consortili con personalità giuridica e senza dipendenti operai, ottemperando a quanto disposto dalla medesima delibera: nel primo caso (impresa senza cantieri attivi), iscrizione con indicazione della causa del mancato invio delle denunce e con l’impegno a procedervi non appena iniziata un’attività con dipendenti operai; nel secondo caso (consorzio o società consortile), iscrizione in posizione inattiva.

La CNCE ricorda, altresì, che i casi di mancato rispetto della disciplina contrattuale sulla trasferta (ossia di versamento a Cassa Edile diversa da quella prevista) potranno essere segnalati dalle Casse alla stessa CNCE per le verifiche del caso.

Con riferimento al recupero dei crediti, la CNCE ribadisce che è un compito istituzionale delle Casse attivarsi per il recupero degli importi dovuti e non versati, sulla base del mandato ricevuto da impresa e lavoratore.

La Commissione sottolinea poi l’importanza a livello nazionale di procedere in maniera omogenea in merito alla concessione di rateizzazioni per il recupero dei crediti vantati nei confronti delle imprese. Sono richiamate, a tal fine, le regole stabilite dalle parti sociali con l’accordo e il relativo addendum del 10 settembre 2020.

Inoltre, per quanto riguarda la fattispecie del fallimento, la CNCE ribadisce l’importanza della tempestiva insinuazione al passivo da parte della Cassa per il recupero di quanto spettante, con riferimento sia ai crediti dei lavoratori che ai contributi.

La Commissione sollecita, infine, le Casse, anche alla luce delle intese sottoscritte dalle stesse con gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, a monitorare attentamente le notifiche preliminari e a segnalare tempestivamente alle stazioni appaltanti e allo stesso ITL, ai fini delle opportune verifiche, i casi di lavori edili che coinvolgano imprese non iscritte.

Segnaliamo che, su tale ultimo profilo, la Cassa Edile Genovese è da tempo fortemente impegnata, nell’ambito di un’azione sinergica con l’I.T.L. di Genova.

La citata Nota n. 792 della CNCE è disponibile in calce alla notizia, oppure, all’interno dell’area download “congruità manodopera” del sito associativo.

Le imprese non ancora registrate possono mandare a tal fine una mail al seguente indirizzo: servizi@assedil.it

Il servizio lavoro e previdenza dell’Associazione (Avv. Luigi Masini) è a disposizione per ulteriori indicazioni.

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