Nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore

L’articolo 2477 del Codice civile nella sua attuale formulazione prevede per le società a responsabilità limitata e per le cooperative (per richiamo all’articolo 2543 Codice civile) l’obbligo della nomina di un organo di controllo monocratico o collegiale o del revisore nel caso in cui la società:

  1. sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato,
  2. controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti,
  3. abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti tre limiti: 1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro, 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro, 3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i suddetti limiti deve provvedere alla nomina.

In caso di mancata nomina l’articolo 2477, quinto comma, prevede che sia il Tribunale competente a provvedere su richiesta di qualsiasi soggetto interessato e su segnalazione del Conservatore del registro delle Imprese.

Si ricorda che le Imprese non ancora registrate potranno procedere alla preventiva iscrizione attraverso la modalità promozionale proposta sulla pagina Iscriviti! del sito ANCE Genova.

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