Modifiche alla disciplina in tema di green-pass

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni in argomento per segnalare che è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 20 novembre 2021, la L. n. 165/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 127/2021, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening». 

Tra le principali novità introdotte sempre in tema di green-pass, in sede di conversione, si segnalano, in particolare, le seguenti:

  • è stata inserita la possibilità per i lavoratori pubblici e privati, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti,  di richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità (art. 3, comma 5).

La raccolta e la conservazione di tali certificazioni sarà effettuata solo dal titolare del trattamento o da un soggetto dallo stesso espressamente incaricato ai fini privacy, che avrà cura di raccoglierle in modalità cartacea e conservarle, adottando tutte le misure tecniche e organizzative adeguate al grado di rischio connesso al trattamento, nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 679/2016.

Ai soggetti incaricati delle verifiche del Green pass sarà consegnato solo l’elenco dei soggetti da non controllare senza riportare alcuna indicazione in merito a durata e validità delle relative certificazioni. Resta inteso che, pur in caso di consegna, da parte del lavoratore, di copia del green-pass al datore di lavoro, nel caso di successiva contrazione del virus da parte dell’interessato, la validità della certificazione verde pregressa viene meno ed è applicabile la disciplina vigente per i soggetti guariti dal virus. Ai fini della corretta applicazione di tale previsione, che accoglie la richiesta a suo tempo avanzata dall’ANCE, richiamiamo l’attenzione sulla necessità comunque di trattare i dati relativi al Green pass nel rispetto di quanto previsto in materia di privacy dal GDPR (Reg. UE 2016/679).

In particolare, i certificati dovranno essere conservati mediante l’adozione, da parte del datore di lavoro, di misure tecniche ed organizzative adeguate al grado di rischio connesso al trattamento. Pertanto, ai sensi di quanto previsto all’art. 5, comma 1, del Regolamento suddetto, tali dati dovranno essere trattati nel rispetto dei seguenti principi:

  1. «liceità, correttezza e trasparenza» (impiego lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato);
  2. «minimizzazione dei dati» (dovranno essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati);
  3. «limitazione della conservazione» (conservazione degli stessi in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui sopra);
  4. «integrità e riservatezza» (necessità di garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da utilizzo non autorizzato o illecito e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali).
  5. è stato inoltre chiarito che le disposizioni relative al controllo del Green pass si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti (art. 3, comma 2);
  6. è stato altresì precisato che il controllo dei lavoratori in somministrazione dovrà essere effettuato solo dall’azienda utilizzatrice; l’Agenzia di somministrazione si dovrà limitare ad informare i lavoratori sulle disposizioni vigenti in materia di Green pass (art. 3, comma 4);
  7. è stata rivista la norma che permette alle aziende del settore privato, con meno di 15 dipendenti, di sospendere e sostituire i lavoratori privi di Green pass confermando che, anche in tale ipotesi, non vi sono conseguenze disciplinari e resta fermo il diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso (art. 3, comma 7);
  8. è stato previsto che, qualora la scadenza del Green pass di un dipendente pubblico o privato si collochi nell’ambito della giornata lavorativa, il lavoratore potrà permanere nel luogo di lavoro esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro, senza applicazione delle relative sanzioni (art. 3-bis. – Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa);
  9. è stata infine introdotta la possibilità, per i datori di lavoro privati e pubblici, di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute dei dipendenti e favorire il contrasto e il contenimento della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Per tali finalità i datori di lavoro si avvalgono del medico competente, nominato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 4-bis – Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro).

Segnaliamo altresì che sul sito dell’Associazione, nella cartella “green-pass”, oppure in calce alla notizia, sono disponibili, per le imprese iscritte, le bozze ed i modelli di procedure aziendali e di comunicazioni in argomento, aggiornate sulla base delle intervenute modifiche.

Per completezza, evidenziamo infine che, con riferimento alla facoltà dei lavoratori di consegnare al datore di lavoro copia della certificazione verde, il Garante privacy ha effettuato una segnalazione (che alleghiamo) al Parlamento e al Governo, prima della approvazione della citata L. n. 165/2021, manifestando una serie di perplessità e indicazioni, non recepite appieno nel testo approvato, delle quali peraltro è opportuno tenere conto.

Il Servizio sicurezza ed igiene del lavoro dell’Associazione (Avv. Luigi Masini; Ing. Marco Vassale) e quello Privacy (Avv. Carlo Bendin) sono a disposizione per ulteriori chiarimenti in materia.

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