Misure di tutela dei lavoratori dalle alte temperature

Facciamo riferimento e seguito alle nostre numerose comunicazioni in argomento (da ultimo, rammentiamo, quelle del 25.6.2025; 30.6.2025; 24.7.2025 e 11.9.2025) per rammentare nuovamente che i datori di lavoro devono, come noto, considerare anche tale fattore di esposizione a rischio dei lavoratori, al fine di adempiere correttamente ai propri obblighi di tutela della integrità psico-fisica degli stessi, ai sensi dell’art. 2087 c.c. e della vigente legislazione prevenzionale.

Più in particolare, ricordiamo che – come evidenziato anche nella nota emessa dall’I.N.L. (Ispettorato nazionale del lavoro) in data 2.7.2021 – il titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 e smi prevede specifici obblighi, in tema di valutazione del rischio da stress termico nei cantieri edili,  in capo sia ai coordinatori di sicurezza, in fase di redazione e di controllo sull’applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento (art. 92 e all. XV, relativo, tra l’altro, ai “rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura“), che ai datori di lavoro in fase di applicazione delle misure e delle prescrizioni ivi contenute (art. 96).

A riguardo, infatti, la citata nota della INL fa espresso riferimento, proprio ai cantieri edili e stradali, oltre che ai lavori nel settore agricolo.

Va altresì considerato che anche l’Inps, già con proprio messaggio n. 1856 del 3.5.2017 (poi confermato con comunicato stampa congiunto con l’INAIL del 26.7.2022), ha tra l’altro espressamente previsto in materia che “le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportano l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria)“.

Rientrano quindi, nelle fattispecie che possono dare luogo alla sospensione dell’attività lavorativa con successiva richiesta della CIGO (negli usuali termini per gli eventi metereologici, ossia entro 15 giorni dalla sospensione dell’attività lavorativa), ad esempio, i cantieri stradali, i lavori sui tetti, sulle coperture o in facciata, o comunque le lavorazioni che espongono al sole in maniera analoga senza protezione, sempre che non sia possibile lo svolgimento, anche temporaneo, di mansioni diverse e complementari al riparo dal sole.

E sempre che vi sia esposizione ad una temperatura superiore ai 35°, anche solo percepita, qualora la stessa sia superiore a quella reale, sempre in base alle ricordate istruzioni dell’INPS ( da ultimo, Messaggio INPS n. 694 del 15.2.2024).

A riguardo, risulta quindi più difficile la possibilità di richiedere la CIGO per la fase lavorativa mattutina (nella quale le temperature, pur elevate, non raggiungono i picchi pomeridiani), a differenza, appunto, di quelle pomeridiane, in presenza dei requisiti sopra indicati.

Le descritte condizioni devono risultare da bollettini meteo, che devono essere acquisiti d’ufficio dall’Istituto anche in assenza di produzioni da parte delle imprese, le quali sono viceversa tenute ad autocertificare la sussistenza delle avverse condizioni metereologiche da eccessivo calore nella relazione tecnica da allegare alla istanza di CIGO.

In tale relazione è quindi necessario che le imprese indichino ed attestino, con precisione, le caratteristiche concrete sia della lavorazione in corso che del cantiere che impediscono di far effettuare lavorazioni alternative non proteggibili dal sole (come detto, lavori su tetti, su coperture, in facciata, lavori stradali, assenza di fasi lavorative al coperto o al riparo dal sole, etc.), corredando le stesse anche da materiale fotografico (sia delle lavorazioni/del cantiere che, ad esempio, di termometri con temperature visibili nei pressi dello stesso).

E’ altresì opportuno che il datore di lavoro, dovendo coinvolgere a tali fini anche il Coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ed il proprio RSPP, si doti di una attestazione sottoscritta anche da tali soggetti relativa alla sussistenza di condizioni metereologiche da eccessivo calore tali da determinare la temporanea sospensione dell’attività lavorativa.

Così come è necessario che facciano altrettanto, qualora la lavorazione sia impedita dalla necessità di utilizzare materiali che non sopportano il forte calore, producendo altresì, in tali casi, le schede tecniche dei prodotti.

 Segnaliamo altresì che sul sito dell’OMIRL (Osservatorio Meteo Idrologico della Regione Liguria di ARPAL ) sono disponibili i dati e i bollettini meteo dei giorni precedenti, peraltro senza la espressa indicazione della temperatura percepita; in presenza, peraltro, dei dati relativi alla umidità, l’Istituto dovrebbe essere in grado di risalire anche alla temperatura percepita, sulla scorta dei pertinenti calcoli matematici.

Segnaliamo altresì, per quanto possa occorrere, che sul sito www.ilmeteo.it (pur non ufficiale) sono invece contenute anche le previsioni meteo dei giorni successivi, con le temperature previste ed il relativo tasso di umidità.

E che utili indicazioni sia previsionali che a consuntivo sulle temperature possono essere tratte al seguente indirizzo: www.worklimate.it, curato da vari soggetti tra i quali Inail e Regione Toscana.

Per un riferimento esaustivo, poi, a siti recanti utili informazioni/indicazioni a riguardo, rimandiamo al contenuto del Protocollo Prefettizio sottoscritto anche dalla nostra Associazione in data 22.7.2025, tuttora in vigore. 

Suggeriamo quindi alle imprese che ricorrano alla CIGO per alte temperature di raccogliere tali bollettini e di produrli in allegato alle relative istanze (pur in assenza, come detto, del relativo obbligo), onde agevolare l’istruttoria dell’iter di approvazione.

Rammentiamo inoltre che l’INPS, con il messaggio n. 2736 del 26 luglio 2024, ha riepilogato le indicazioni sulle modalità con cui richiedere, nel caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, l’integrazione salariale (per l’edilizia, la CIGO), nonché i criteri per la corretta valutazione di tali domande da parte delle sedi territoriali dell’Istituto.

Nel caso in cui la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità (vedasi ad esempio, la Ordinanza regionale citata infra), i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale con la causale sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori (art. 8 co. 2 del DM n. 95442/2016).

In tale ipotesi, nella relazione tecnica afferente alla domanda dovranno essere indicati gli estremi della suddetta ordinanza, senza necessità di allegarla.

Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche dell’effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nelle ordinanze medesime.

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”, sulla quale richiamiamo le nostre numerose comunicazioni precedenti sopra indicate.

L’Inps con il citato Messaggio n. 2736 del 26 luglio 2024 ha chiarito che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

Pertanto, nel caso in cui venga presentata una domanda con causale “evento meteo” per“elevate temperature” relativa a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità, l’Istituto terrà conto di tale circostanza nel corso dell’istruttoria. Di conseguenza, potranno essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le suddette ordinanze hanno vietato il lavoro. A tal fine, nella relazione tecnica il datore di lavoro, oltre ad attestare di aver sospeso o ridotto l’attività lavorativa a causa delle temperature elevate, dovrà riportare gli estremi dell’ordinanza adottata dalla pubblica Autorità (come detto, senza necessità di allegarla).

Nel prosieguo del messaggio, l’Inps ha inoltre ricordato, come di consueto, le caratteristiche della causale “evento meteo” per “elevate temperature”.

L’integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature risultino superiori a 35° centigradi.

Tuttavia, anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° centigradi può comportare l’accoglimento della domanda, qualora entri in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale. Ciò si verifica, ad esempio, se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori. Anche l’impiego di strumenti di protezione (tute, caschi, etc.) può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo.

Pertanto, l’integrabilità della causale richiesta deve essere valutata dalla sede territoriale dell’Istituto facendo riferimento non solo al grado di temperatura, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni in cui si trovano concretamente a operare i lavoratori.

Per consentire, quindi, una corretta istruttoria della domanda, è importante che il datore di lavoro rediga la relazione tecnica in modo completo, non solo indicando l’evento meteorologico che si è verificato (ossia il caldo eccessivo), ma anche descrivendo l’attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse. L’Inps ricorda che, invece, non devono essere allegati alla domanda i bollettini meteo, dal momento che questi ultimi vengono acquisiti d’ufficio dall’Istituto.

Anche l’elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, nella valutazione delle istanze è necessario tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, dal momento che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

L’Inps ha altresì segnalato che, per una valutazione più puntuale degli elementi a supporto della domanda di accesso all’integrazione salariale, gli operatori di sede potranno avvalersi delle documentazioni o delle pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile, nonché della consultazione della mappa del rischio riportata sul sito web www.worklimate.it.

L’Istituto ha inoltre chiarito che le indicazioni fornite con il messaggio in commento valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, qualora le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.

Infine, l’Inps ha ricordato che sia la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” che la causale “evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” (EONE).

Di conseguenza, per le domande di accesso all’integrazione salariale aventi le suddette causali:

  • il termine di presentazione dell’istanza è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
  • non è richiesta, per il lavoratore, l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni presso l’unità produttiva per la quale viene presentata la domanda;
  • il datore di lavoro non è tenuto al pagamento del contributo addizionale di cui all’art. 5 del d. lgs. n. 148/2015;
  • l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle RSA o alla RSU, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati. Peraltro, come ricordato dall’Istituto, per le imprese edili la predetta informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative (art. 14 co. 5 d. lgs. n. 148/2015).

Ribadiamo peraltro, in linea con quanto espresso all’inizio della presente comunicazione, la necessità di massima attenzione delle imprese al fenomeno, anche in assenza dei presupposti per la richiesta di CIGO ed anche in presenza di temperature inferiori ai 35 ° centigradi, mediante valutazione e disciplina del rischio temperature elevate sia nel D.V.R. che nei POS di cantiere e conseguente adozione comunque di misure tecnico-organizzative di natura particolare volte ad attenuare per quanto possibile, gli effetti dell’esposizione al calore dei lavoratori, da concertare con il CSE del cantiere e con l’RSPP (es. affidamento di mansioni in luoghi maggiormente protetti nelle ore più calde, mutamento degli orari mediante anticipazione dell’orario mattutino e previsione di una maggiore pausa pranzo, previsione comunque di pause intermedie anche reiterate al riparo dal sole, dotazione di idonei strumenti di protezione dal sole,  effettuazione di semplice e chiara informativa ai lavoratori mediante circolare multilingue nella quale indicare quanto fin qui espresso, unitamente alla raccomandazione di provvedere periodicamente alla corretta idratazione etc.), raccomandandone il controllo dell’osservanza ai preposti di cantiere.

A tale fine rimandiamo alla lettura del Citato Protocollo Prefettizio del 22.7.2025, che fa riferimento oltre tutto alle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e della radiazione solare “, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con l’obiettivo di fornire indicazioni utili ai datori di lavoro e a tutti gli operatori coinvolti nella prevenzione e di promuovere un comportamento uniforme sul territorio nazionale; tali linee guida sono state tra l’altro recepite anche da Regione Liguria con D.G.R. n. 318 del 3.7.2025.

Rammentiamo, in particolare, che tali Linee di indirizzo contengono anche indicazioni specifiche per il comparto edile, che, tra l’altro:

  • individuano in maniera esemplificativa le tipologie di attività che comportano la presenza di rischio di stress da caldo e da radiazione solare;
  • indicano le misure di tutela specifiche da adottare;  
  • rammentano la esigenza che tale profilo di rischio sia espressamente disciplinato nel PSC (per le attività interferenti) e nel POS (per le attività proprie di ciascuna impresa esecutrice);   
  • contengono una scheda di autovalutazione finalizzata a favorire l’adozione delle misure di prevenzione e protezione;  
  • contengono un fac-simile di integrazione del POS riferito al profilo di rischio in questione.

Sottolineiamo quindi l’importanza di rispettare i principi contenuti nelle citate Linee-guida e richiamati dal citato protocollo Prefettizio del 22.7.2025.

Rammentiamo altresì che, anche quest’anno (come già nel 2024 e nel 2025) la Regione Liguria ha emanato in data 28 maggio scorso la Ordinanza n. 1/2026, in tema di misure di tutela dei lavoratori dalle alte temperature.

Nel riprendere, sostanzialmente, le previsioni già contenute nella Ordinanza n. 1/2025 (come chiarita dalla relativa Circolare esplicativa 16.7.2025 con allegate Faq) anche l’Ordinanza Regionale n. 1/2026 prevede il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, nei settori nei settori agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili ed affini all’aperto, dalle ore 12.30 alle ore 16, nei giorni e nelle aree nelle quali la mappa del rischio pubblicata sul sito internet  https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/  riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12, segnali un livello di rischio “ALTO”.

Così come già precisato anche dalle precedenti Ordinanze, sono peraltro escluse dall’ambito applicativo della Ordinanza stessa  e quindi dai relativi divieti  (in particolare, divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole , nei settori agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili ed affini, dalle ore 12.30 alle ore 16, nei giorni e nelle aree nelle quali la mappa del rischio pubblicata sul sito internet  https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/  riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12, segnali un livello di rischio “ALTO”)  le “aree territoriali in cui le Parti sociali hanno già definito Protocolli per la gestione dell’esposizione prolungata dei lavoratori al calore (tra cui quindi quella della Città Metropolitana di Genova), a condizione peraltro che tali Protocolli garantiscano uguale o maggiore tutela per i lavoratori esposti rispetto a quanto disposto dall’Ordinanza, ovvero a condizione che sia prevista l’adozione di specifiche misure di prevenzione e protezione, in conformità alle già citate Linee guida di indirizzo recepite con il DGR del 3.7.2025.

Si deve quindi ritenere che il rispetto del citato Protocollo Prefettizio del 22.7.2025, recante al suo interno riferimento proprio alle Linee Guida Conferenza Stato Regioni recepite con D.G.R. del 3.7.2025 costituisca causa di esclusione dall’applicazione del divieto di lavoro previsto dall’Ordinanza Regionale n. 1/2026.

Rammentiamo ulteriormente che anche la Ordinanza regionale n. 1/2026 esclude dal citato divieto di lavoro anche le attività svolte dai concessionari di pubblico servizio e dagli appaltatori delle stesse, quando si tratta di interventi di pubblica utilità, di pronto intervento, di protezione civile e di salvaguardia della pubblica incolumità,  fatta salva in ogni caso l’adozione di idonee misure organizzative finalizzate a salvaguardare le prestazioni dei servizi pubblici essenziali e di idonee misure operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile, secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal d.lgs. n. 81/2008, in conformità alle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e della radiazione solare “,  più volte citate

Rammentiamo infine che tutta la documentazione sopra citata (Protocollo Prefettizio, Ordinanza Regionale n. 1/2026 unitamente a quelle precedenti ed alla circolare esplicativa,  DGR n. 318/2025 di recepimento delle citate Linee di indirizzo, decreto ministeriale del lavoro di recepimento del Protocollo nazionale, circolari e messaggi Inps, etc.)   è consultabile dalle imprese associate al seguente link :  “misure preventive e protettive per temperature elevate ” sul sito dell’Associazione.

Le Imprese non ancora registrate potranno procedere alla preventiva iscrizione attraverso la modalità promozionale proposta sulla pagina Associati!  del sito ANCE Genova .

Il Servizio Lavoro, Sindacale, Previdenza e Sicurezza del lavoro (Avv. Luigi Masini; Ing. Marco Vassale)  è a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti.

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