Facciamo riferimento e seguito alle nostre numerose comunicazioni in argomento, da ultimo quella del 30 giugno u.s., per segnalare gli ulteriori sviluppi della delicata e complessa materia
In primo luogo, segnaliamo che in data 22 luglio u.s. è stato sottoscritto il nuovo Protocollo Prefettizio in materia, che costituisce aggiornamento ed integrazione di quello sottoscritto già nel giugno 2024, valido per la Città Metropolitana di Genova.
Nel rimandare ad una attenta lettura del relativo testo, segnaliamo, tra le novità di maggior rilievo, l’inserimento nello stesso del riferimento alle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e della radiazione solare“, recentemente approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con l’obiettivo di fornire indicazioni utili ai datori di lavoro e a tutti gli operatori coinvolti nella prevenzione e di promuovere un comportamento uniforme sul territorio nazionale; tali linee guida sono state tra l’altro recepite anche da Regione Liguria con D.G.R. n. 318 del 3.7.2025.
Evidenziamo, in particolare, che tali Linee di indirizzo contengono anche indicazioni specifiche per il comparto edile, che, tra l’altro:
- individuano in maniera esemplificativa le tipologie di attività che comportano la presenza di rischio di stress da caldo e da radiazione solare;
- indicano le misure di tutela specifiche da adottare;
- rammentano la esigenza che tale profilo di rischio sia espressamente disciplinato nel PSC (per le attività interferenti) e nel POS (per le attività proprie di ciascuna impresa esecutrice);
- contengono una scheda di autovalutazione finalizzata a favorire l’adozione delle misure di prevenzione e protezione;
- contengono un fac-simile di integrazione del POS riferito al profilo di rischio in questione.
Sottolineiamo quindi l’importanza di rispettare i principi contenuti nelle citate Linee-guida.
Segnaliamo, nel contempo, che Regione Liguria ha emanato in data 16.7.2025, una Circolare di chiarimenti (con allegate FAQ) sulla propria Ordinanza n. 1/2025 in materia, già oggetto della nostra precedente comunicazione del 30.6.2025.
Giova sottolineare che in tale Circolare, Regione Liguria, con particolare riferimento all’ambito applicativo dell’Ordinanza, ossia al territorio regionale, con l’eccezione delle aree territoriali in cui le parti sociali abbiano già definito Protocolli per la gestione della esposizione prolungata dei lavoratori al calore, precisa significativamente che tale eccezione (e quindi l’esclusione dell’obbligo di applicazione dell’Ordinanza) vale solo qualora detti Protocolli “garantiscano una uguale o maggiore tutela per i lavoratori esposti rispetto a quanto previsto dall’Ordinanza stessa, vale a dire a condizione che sia prevista l’adozione di specifiche misure di prevenzione e protezione, in conformità alle Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, recepite con DGR n. 318 del 3.7.2025”.
Sulla scorta di tale precisazione, che in realtà non chiarisce del tutto la questione riteniamo di suggerire prudenzialmente alle imprese, nei casi previsti dal punto 1) della citata Ordinanza regionale n. 1/2025 [ ossia laddove prevede, fino al 31.8.2025 (salvo successivi provvedimenti) il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, nei settori nei settori agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili ed affini all’aperto, dalle ore 12.30 alle ore 16, nei giorni e nelle aree nelle quali la mappa del rischio pubblicata sul sito internet https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12, segnali un livello di rischio “ALTO”], di attenersi a tale divieto, non essendo ragionevolmente configurabili misure di tutela dei lavoratori uguali o maggiori rispetto alla sospensione dell’attività lavorativa.
Rammentiamo che la mancata osservanza degli obblighi previsti dalla citata Ordinanza regionale n. 1/2025 può comportare l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 650 c.c., se il fatto non costituisce più grave reato.
Nel caso di sospensione dell’attività lavorativa nei cantieri nelle condizioni e per il divieto sopra appena ricordato, la istanza volta ad ottenere il trattamento di CIGO dovrà essere motivata con la causale “ordine di pubblica Autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.
Mentre negli altri casi nei quali, pur al di fuori delle condizioni per le quali vige il citato divieto, venga comunque sospesa l’attività lavorativa in presenza delle condizioni stabilite dall’INPS (vedasi a riguardo nostra circolare del 25 giugno scorso e ulteriormente Messaggio Inps 2130 del 3.7.2025), la istanza volta ad ottenere il trattamento di CIGO dovrà essere motivata con la causale “evento meteo per temperature elevate”.
Rammentiamo infine che in data 2 luglio 2025 è stato sottoscritto presso il Ministero del Lavoro, dalle Associazioni datoriali (tra le quali Ance) e da quelle sindacali nazionali, il “protocollo quadro per le misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche nei luoghi di lavoro”, poi recepito con Decreto del Ministero del Lavoro del 9.7.2025, che prevede e suggerisce l’adozione di varie misure organizzative, procedurali e formative in argomento, sostanzialmente in linea con il contenuto del Protocollo Prefettizio del 22.7.2025 e con le citate Linee di indirizzo.
Anche il citato Protocollo Prefettizio, la circolare di regione Liguria, la DGR n. 318/2025 di recepimento delle Linee di indirizzo, il decreto ministeriale del lavoro di recepimento del Protocollo nazionale e il messaggio Inps n. 2130/202 , unitamente a tutta la documentazione in materia sia tecnica che giuridica ed amministrativa già richiamata già nelle precedenti comunicazioni, è consultabile dalle imprese associate al seguente link : “misure preventive e protettive per temperature elevate” sul sito dell’Associazione.
Le Imprese non ancora registrate potranno procedere alla preventiva iscrizione attraverso la modalità promozionale proposta sulla pagina Associati! del sito ANCE Genova.
Il Servizio Lavoro, Sindacale, Previdenza e Sicurezza del lavoro (Avv. Luigi Masini; Ing. Marco Vassale) è a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti.


