Facciamo riferimento e seguito alle nostre numerose comunicazioni in argomento, da ultimo quella del giugno u.s., qui richiamata, per segnalare che Regione Liguria ha emanato in data 26 giugno scorso la Ordinanza n. 1/2025, in tema di misure di tutela dei lavoratori dalle alte temperature.
Nel riprendere, sostanzialmente, le previsioni già contenute nella Ordinanza n. 1/2024 del 2.8.2024 (come emendata dalla Ordinanza n. 2/2024 del 6.8.2024) (sulle quali richiamiamo le nostre circolari, rispettivamente, del 2.8.2024 e del 6.8.2024, Regione Liguria ha stabilito, fino al 31 Agosto 2024 (salvo successivi provvedimenti) il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, nei settori nei settori agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili ed affini all’aperto, dalle ore 12.30 alle ore 16, nei giorni e nelle aree nelle quali la mappa del rischio pubblicata sul sito internet https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12, segnali un livello di rischio “ALTO”.
- Così come già precisato dalla citata Ordinanza n. 2/2024, sono peraltro escluse dall’ambito applicativo della Ordinanza stessa e quindi dai relativi divieti (in particolare, divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole , nei settori agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili ed affini, dalle ore 12.30 alle ore 16, nei giorni e nelle aree nelle quali la mappa del rischio pubblicata sul sito internet https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12, segnali un livello di rischio “ALTO”) le “aree territoriali in cui le Parti sociali hanno già definito Protocolli per la gestione dell’esposizione prolungata dei lavoratori al calore”.
In tali aree territoriali dovrebbe rientrare la Città Metropolitana di Genova, nell’ambito della quale è stato stipulato, sotto l’egida della Prefettura di Genova, in data 26 giugno 2024 appunto una Intesa recante “Indicazioni per la prevenzione e protezione dai rischi correlati alle condizioni di microclima negli ambienti di lavoro per la provincia di Genova”.
Ferma tale esclusione dai divieti previsti dall’Ordinanza n. 1/2025, restano peraltro ovviamente fermi tutti gli obblighi gravanti sui datori di lavoro previsti dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro per la tutela dei lavoratori dalle alte temperature, già oggetto delle nostre precedenti comunicazioni, qui richiamate integramente.
- Anche la Ordinanza regionale n. 1/2025 (come le citate precedente) esclude dal citato divieto anche le attività svolte dai concessionari di pubblico servizio e dagli appaltatori delle stesse, quando si tratta di interventi di pubblica utilità, di pronto intervento, di protezione civile e di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva in ogni caso l’adozione di idonee misure organizzative finalizzate a salvaguardare le prestazioni dei servizi pubblici essenziali e di idonee misure operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile, secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal d.lgs. n. 81/2008, in conformità alle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e della radiazione solare“, recentemente approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con l’obiettivo di fornire indicazioni utili ai datori di lavoro e a tutti gli operatori coinvolti nella prevenzione e di promuovere un comportamento uniforme sul territorio nazionale.
Evidenziamo, in particolare, che tali Linee di indirizzo contengono indicazioni specifiche per il comparto edile, che, tra l’altro:
- individuano in maniera esemplificativa le tipologie di attività che comportano la presenza di rischio di stress da caldo e da radiazione solare;
- indicano le misure di tutela specifiche da adottare;
- rammentano la esigenza che tale profilo di rischio sia espressamente disciplinato nel PSC (per le attività interferenti) e nel POS (per le attività proprie di ciascuna impresa esecutrice);
- contengono una scheda di autovalutazione finalizzata a favorire l’adozione delle misure di prevenzione e protezione;
- contengono un fac-simile di integrazione del POS riferito al profilo di rischio in questione.
Facciamo presente come le indicazioni contenute in tali Linee-guida costituiscano in ogni caso utile parametro di riferimento, anche al di fuori delle situazioni indicate nel precedente punto 2).
Rammentiamo altresì, più in generale, che la mancata osservanza degli obblighi previsti dalla citata Ordinanza regionale n. 1/2025 e sopra indicati, possa comportare l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 650 c.c., se il fatto non costituisce più grave reato.
Richiamiamo infine la facoltà delle imprese di collocare in cassa integrazione guadagni ordinaria i lavoratori in presenza delle condizioni di eccessivo caldo descritte, da ultimo, nella nostra comunicazione del 25 giugno scorso.
Anche la citata Ordinanza regionale n. 1/2025, al pari delle citate Linee di indirizzo, unitamente a tutta la ulteriore documentazione sia tecnica che giuridica ed amministrativa già richiamata già nelle precedenti comunicazioni, è consultabile dalle imprese associate al seguente link : “misure preventive e protettive per temperature elevate” sul sito dell’Associazione.
Le Imprese non ancora registrate potranno procedere alla preventiva iscrizione attraverso la modalità promozionale proposta sulla pagina Associati! del sito ANCE Genova.
Il Servizio Lavoro, Sindacale, Previdenza e Sicurezza del lavoro (Avv. Luigi Masini; Ing. Marco Vassale) è a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti.