L’obbligo di vigilanza del datore di lavoro e del preposto nella recente giurisprudenza della cassazione

Segnaliamo che è stata pubblicata la Nota di Confindustria del 2 dicembre 2022, avente ad oggetto il tema della “Vigilanza del datore di lavoro e del preposto: alcune importanti precisazioni della Corte di Cassazione (sentenze 28 marzo 2022, n. 11037 e 8 novembre 2022, n. 42035)”, nella quale

viene esaminato il quadro di distribuzione degli obblighi e delle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro alla luce delle più recenti pronunce della Cassazione.

La distribuzione degli obblighi

La Cassazione, nella sentenza n. 42035/2022, ha confermato che “ai fini dell’individuazione del soggetto espressamente deputato alla gestione dello specifico rischio deve tenersi presente il principio in base al quale alla sfera di responsabilità del preposto attiene l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo”.

La Cassazione ha inoltre sottolineato che il modello iperprotettivo della legislazione degli anni 50 e 60, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, è stato sostituito dal modello “collaborativo”, in cui gli obblighi in materia di sicurezza sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori. Da ciò è derivato il passaggio dal principio “dell’ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore” al concetto di “area di rischio” che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva.

La Cassazione ha altresì chiarito che l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro “può ritenersi assolto soltanto in caso di predisposizione e attuazione di un sistema di controllo effettivo, adeguato al caso concreto, che tenga conto delle prassi elusive seguite dai lavoratori di cui il datore di lavoro sia a conoscenza”.

Sul punto Confindustria ha precisato che il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia generale e che, una volta organizzato il sistema della sicurezza, il suo obbligo specifico non è più quello di svolgere le medesime funzioni affidate al dirigente e al preposto.

Il preposto

Nella medesima sentenza, la Cassazione ha definito il preposto come la “figura della sicurezza precisamente deputata alla vigilanza dell’osservanza delle misure di prevenzione, atteso che lo stesso obbligo datoriale di vigilanza può ritenersi assolto soltanto in caso di predisposizione e attuazione di un sistema di controllo effettivo, adeguato al caso concreto, che tenga conto delle prassi elusive seguite dai lavoratori di cui il datore di lavoro sia a conoscenza”.

Al riguardo, Confindustria ha osservato che la Cassazione ha chiarito ulteriormente il tipo di attività richiesta al preposto. Infatti, nella citata sentenza è stato precisato che l’attività di sorveglianza del preposto deve tenere conto “delle prassi elusive seguite dai lavoratori di cui il datore di lavoro sia a conoscenza”.

Per quanto riguarda le modalità del controllo, Confindustria ha ritenuto opportuno riportare un passaggio della sentenza n. 11037/2022 della Cassazione.

Nella citata sentenza, la Cassazione ha evidenziato che, nella fattispecie oggetto di giudizio, “il DVR non prevedeva una griglia di controlli – sistematici o a campione ma sistemici – sul rispetto delle regole cautelari previste, né un sistema di controllo sull’onere di informazione dei responsabili di unità e di area verso il direttore regionale in punto di utilizzo effettivo dei dispositivi di protezione individuale né l’elaborazione del DVR prevedeva un sistema, a cascata, di controlli sull’effettivo rispetto delle procedure di sicurezza elaborate e per prevenire infortuni. Se così è, risulta evidente che il DVR era effettivamente inadeguato, anche solo con riferimento ai protocolli operativi nell’utilizzo di macchinari e dispositivi finalizzati al taglio.

Allo stesso tempo, non risultano controlli effettivi da parte del responsabile di unità sull’effettivo e costante utilizzo dei DPI da parte dei singoli lavoratori; nulla sembra riferito dal responsabile di unità delegato al direttore regionale, non risultano protocolli di controllo, nemmeno a campione richiesti dal direttore generale né verifiche effettive da parte dell’imputato ricorrente sui controlli del responsabile di unità e di area.

La conclusione è che i responsabili di Area e di Unità non controllavano, S.M. non esigeva report né aggiornamenti sicché l’utilizzo dei guanti di lattice, in dispregio dei dispositivi di protezione individuale era, con rifermento alla vicenda per cui vi è processo, una prassi diffusa, in totale violazione degli oneri di reciproca informazione cui erano tenuti i soggetti destinatari di deleghe in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Indicazioni operative

Confindustria ha ribadito la necessità di effettuare una analisi approfondita del contesto aziendale in tema di ruoli e attribuzioni.

A tal fine, Confindustria ha suggerito il seguente metodo: “A valle dell’analisi, può essere indicato un chiarimento dei diversi ruoli e funzioni in tema di sicurezza (così acquisendo anche un organigramma che chiarisca le diverse sfere di garanzia e di conseguente responsabilità). Rileva, poi, una corretta (ed eventuale) attribuzione delle deleghe (art. 16 Dlgs 81/2008). Fondamentale, di seguito, l’individuazione del o dei preposti, secondo l’organizzazione aziendale (in modo da evitare aree di omessa vigilanza). Ovviamente si tratta di una indicazione eventuale, in quanto ben potrebbe il datore di lavoro indicare se stesso come preposto laddove l’organizzazione non richiedesse una differenziazione del ruolo di datore di lavoro ed il soggetto chiamato a vigilare. Altrettanto essenziale è l’individuazione di una procedura di controllo sulle attività del preposto, dalla quale risultino tanto l’azione sistemica di vigilanza del preposto sui lavoratori quanto quella costante ed informata del datore di lavoro sul preposto”.

Conclusione

In conclusione, Confindustria ha sottolineato l’importanza di una organizzazione aziendale corretta e trasparente, dove sia chiara e puntuale “l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”.

Tali principi e tali considerazioni sono ovviamente estensibili anche al settore delle costruzioni, pur con i dovuti adattamenti dovuti alla presenza di siti produttivi temporanei e mobili (cantieri) in luogo di quelli fissi tipici dell’industria ed alla necessità di redigere, unitamente al D.V.R. (documento di valutazione dei rischi), anche il P.O.S. (piano operativo di sicurezza), in linea con le previsioni del P.S.C. (piano di sicurezza e di coordinamento), redatto dal Coordinatore di sicurezza in fase di progettazione.

La nota di Confindustria citata è disponibile al link: Obblighi di vigilanza in materia di sicurezza del lavoro” del sito associativo, a disposizione delle imprese iscritte.

Le Imprese non ancora registrate potranno procedere alla preventiva iscrizione attraverso la modalità promozionale proposta sulla pagina Associati! del sito ANCE Genova.

Il servizio Igiene e sicurezza del lavoro (Avv. Luigi Masini; Ing. Marco Vassale) è a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti.

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