Lo sconto in fattura solo sul saldo vale per tutto il corrispettivo – R.M. 238/2023

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta 238/2023 ad un fornitore di sistemi di climatizzazione e impianti fotovoltaici, che ha posto un quesito sul corretto esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura corrispondente alla detrazione del 50% delle spese sostenute (alla luce di quanto indicato, in tema di fatturazione, nella CM 19/E/2022) ammette il bonus ristrutturazioni con sconto in fattura pari al 50% dell’intera spesa sostenuta per la fornitura di sistemi di climatizzazione e impianti fotovoltaici, anche se l’impresa ha applicato lo sconto solo sulla fattura a saldo e non su quella di acconto.

Nel caso di specie, gli interventi eseguiti venivano pagati con due fatture, la prima, in acconto, versata integralmente senza sconto in fattura, la seconda, a saldo, con applicazione dello sconto del 50% calcolato sull’intero corrispettivo.

La fatturazione, pertanto, avveniva con modalità diverse rispetto a quelle indicate dall’Agenzia con la CM 19/E/22, secondo cui per dare evidenza dello sconto in fattura, il fornitore, anche in caso di sconto parziale, deve indicare in ciascuna fattura l’esatto ammontare dello sconto concesso, corrispondente alla detrazione spettante in base all’importo fatturato. Se nella fattura d’acconto non è indicato l’esercizio dell’opzione, in linea generale, il fornitore non ha titolo per maturare il credito d’imposta, e l’agevolazione resta fruibile direttamente dal committente sotto forma di detrazione, salva la successiva possibilità di cedere a terzi un credito d’imposta pari alla detrazione spettante.

Questo perché, come chiarito nel documento di prassi, la detrazione d’imposta va commisurata alla spesa sostenuta e lo sconto sul corrispettivo medesimo non può mai essere superiore alla detrazione. Pertanto, l’indicazione in ciascuna fattura dello sconto concesso al committente consente di individuare il credito d’imposta utilizzabile in compensazione o cedibile.

Fermi questi adempimenti generali, però, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate, con la R.M. 238/2023, esaminando la documentazione prodotta dall’istante, rileva che:

  • l’opzione per lo sconto in fattura è stata concordata contrattualmente;
  • il contratto disciplina le modalità di fatturazione delle somme corrisposte;
  • gli importi corrisposti sono tra loro riconciliabili attraverso l’esame congiunto dell’accordo, delle fatture e dei bonifici parlanti;
  • il committente, per la fattura di acconto pagata integramente, non ha usufruito del Bonus ristrutturazioni (pari al 50% della spesa) sotto forma di detrazione, né ha ceduto a terzi il corrispondente credito d’imposta.

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ammette lo sconto in fattura per tutta la spesa sostenuta dal beneficiario del bonus fiscale, ancorché questo sia stato erroneamente rappresentato nella sola fattura a saldo emessa dal fornitore degli impianti di climatizzazione e fotovoltaico.

In particolare, l’Agenzia precisa che in tal caso, occorre che la fattura a saldo indichi l’intero corrispettivo dovuto su cui calcolare lo sconto e l’importo già pagato in acconto.

Ai fini della prova dell’indisponibilità della detrazione per il committente può, inoltre, essere utile l’integrazione, con un documento extracontabile, della fattura emessa a titolo di acconto, con il richiamo allo sconto concesso rispetto al complesso dei lavori realizzati.

Infine, per l’errore relativo al mancato sconto sulla fattura di acconto non occorre né effettuare la comunicazione via email certificata- PEC all’Agenzia delle Entrate (il caso di specie non rientra tra gli errori sanabili ai sensi della C.M. 33/E/2022), né emettere una nota di variazione IVA.

In allegato la risposta citata dell’Agenzia delle Entrate.

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